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IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA CONCEDE LA GRAZIA AL DIRIGENTE SCOLASTICO LIVIO BEARZI CONDANNATO PER IL CROLLO DEL CONVITTO SCOLASTICO DURANTE IL TERREMOTO DE L'AQUILA
Data: Martedì, 07 Novembre 2017, ore 11:25:54
Argomento: DIRIGENTI SCOLASTICI





Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia sulla pena accessoria al dirigente scolastico Livio Bearzi. Il provvedimento ha condonato l'interdizione dai pubblici uffici che gli era stata applicata, successivamente all'arresto, a seguito della condanna per il crollo del Convitto scolastico de L'Aquila, in cui morirono alcuni studenti durante il terremoto del 2009 ...







Livio Bearzi, arrestato e rinchiuso il 10 novembre 2015 in seguito all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Corte d'Appello dell'Aquila, era in affidamento ai servizi sociali dal 23 dicembre 2015 con attività presso un consorzio che si occupa di accoglienza ai profughi.
Ora il preside potrà tornare al suo lavoro ma difficilmente riuscirà a dimenticare e cancellare i segni di una vicenda giudiziaria che ha sconvolto la vita di un funzionario dello Stato sicuramente non responsabile delle strutture di un edificio che lo ospita. Nella speranza che questo possa restituirgli un po' di serenità gli esprimiamo tutta la nostra solidarietà e sostegno.
La sicurezza degli edifici scolastici e le responsabilità del dirigente scolastico sono state all’attenzione del nostro sindacato sin dall’emanazione della legge 626 del ‘94 e del successivo decreto 292 del ‘96 che individuò nel capo d’istituto la figura del datore di lavoro operando, a nostro giudizio, una confusione di ruoli e competenze tra responsabilità connesse al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e responsabilità proprie del proprietario dei luoghi in cui le predette attività si svolgono.

Lo SNALS sta seguendo con attenzione l’iter parlamentare di un disegno di legge che riunifica due proposte rispettivamente delle deputate Serena Pellegrino di Sinistra Italiana (AC 3830) e Mara Carocci del Partito Democratico (AC 3963)

Entrando nel merito delle modifiche che si propongono esprimiamo le seguenti considerazioni.

AC 3830 _______________

Riteniamo che la previsione introdotta dal nuovo art. 3 ter all’art. 18 del d. lgs. 81/08, di” esenzione per i dirigenti da ogni responsabilità qualora abbiano assolto tempestivamente all’obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione” non risolva la questione, perché rimane aperto il quesito di fondo : “il dirigente scolastico ha competenze tecnico-professionali per individuare/riconoscere quali sono gli interventi strutturali di manutenzione?”   

In coerenza con le nostre valutazioni andrebbe abrogata la norma, richiamata nella nota illustrativa, che prevede la delega alle scuole - anche su loro richiesta - di funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici, assicurando a tal fine le necessarie risorse finanziarie. Non si tratta di assegnare fondi alle scuole per riparare maniglie di porte e finestre, ma di collocare queste attività, che apparentemente sembrano non presentare rischi per gli utenti, in un contesto di valutazioni, e conseguenti assegnazioni di incarichi manutentivi, proprie di competenze specifiche e professionali e non approssimative e occasionali.

___________________

AC 3963

Lo Snals Confsal condivide pienamente il contenuto dell’art. 7 bis di modifica all’art. 13 del d. lgs. 81/08 che prevede che la vigilanza spetta al dirigente scolastico solamente per i rischi attinenti all’attività scolastica.

Il nuovo disposto normativo riporterebbe la competenza e la responsabilità del dirigente in un ambito coerente con il profilo professionale proprio di una dirigenza che trova nell’organizzazione dell’attività scolastica il fulcro della sua azione.

Il dirigente risponderà, ad esempio, del numero di alunni collocati in un locale per lo svolgimento di attività previste dal POF, del carico d’incendio di aule, biblioteche, laboratori ecc., che le vie di fuga siano libere da ingombri e sempre facilmente accessibili, che l’orario di ingresso e di uscita dei ragazzi sia organizzato con opportuni scaglionamenti di orari per adeguarlo alle strutture esistenti, che i piani di esodo in caso di emergenza siano periodicamente testati, simulati ed eventualmente adeguati a nuove evenienze che dovessero insorgere.  

________________________

La ridefinizione legislativa delle competenze del dirigente in materia di sicurezza dovrebbe anche avere una ricaduta in termini contrattuali con una rivalutazione economica della sua retribuzione, anche in riferimento alla complessità dell’istituzione di cui è responsabile (numero dei plessi, degli alunni, del personale docente e amministrativo).

In questo nuovo quadro normativo riteniamo che possa essere prevista una competenza del dirigente di segnalare al proprietario dell’edificio, qualora ne venga a conoscenza, palesi, evidenti problemi di tenuta strutturale dell’immobile con contestuale richiesta di immediata verifica di agibilità dell’immobile stesso, con la previsione della eventuale sospensione dell’attività scolastica a seguito di una sua valutazione discrezionale.

Al fine di dare nuova coerenza ad un quadro legislativo che si propone di rivedere competenze e conseguenti responsabilità per la sicurezza delle scuole, riteniamo che possa essere opportuna la costituzione di una “autorità” di rango nazionale con il compito di operare un monitoraggio annuale di tutti gli edifici scolastici , con il rilascio della certificazione di idoneità strutturale e con l’indicazione degli interventi necessari per la tenuta degli edifici e per la prevenzione del loro degrado, non solo in riferimento ai grandi rischi, ma anche alla fisiologica usura causata dal tempo.







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