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IL NUOVO CONTRATTO PROMUOVE IL REGIME PUBBLICISTICO DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO
Data: Sabato, 24 Febbraio 2018, ore 19:45:00
Argomento: NORMATIVA E POLITICA





Il disegno di un ritorno al regime pubblicistico nel pubblico impiego partito da Brunetta col governo Berlusconi, con il D.Lgs. 150 del 2009, portato avanti da Renzi e Giannini, con la legge 107/2015 e perfezionato da Madia e Gentiloni, con i decreti 74 e 75 del 2017, è stato sostenuto anche dai sindacati, con la firma del nuovo contratto Istruzione e Ricerca....



Un po' di storia

La regolamentazione del rapporto di lavoro nel  pubblico impiego ha subito nel tempo notevoli trasformazioni.
Il regime pubblicistico, in auge nei primi del novecento, ha lasciato sempre più spazio alla privatizzazione dei rapporti di lavoro (o meglio alla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro), grazie all'impegno dei sindacati.
La contrattualizzazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego è stato, infatti, l'obiettivo dei sindacati CGIL, CISL e UIL che vollero fortemente il superamento della prima legge quadro n. 93 sul pubblico impiego del 1983 che prevedeva, all'art. 6, accordi sindacali per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, la cui efficacia era però subordinata alla ricezione di questi in un decreto presidenziale.
I contratti della scuola del trienni 1985-1987 e 1988-1990 furono, infatti, recepiti rispettivamente dal DPR 209/87 e dal DPR 399/88.
Il percorso verso la privatizzazione/contrattualizzazione si avviò agli inizi degli anni 90 quando CGIL, CISL e UIL, attraverso un gruppo di giuristi di loro fiducia, elaborarono una proposta di legge finalizzata ad unificare sul piano normativo lavoro pubblico e lavoro privato. L'intenzione dei sindacati era quello di ridurre le norme che regolavano il lavoro pubblico e di regolamentare i rapporti di lavoro attraverso la contrattazione collettiva.
L'impegno dei sindacati fu premiato dal D.Lgs. 29 del 1993, con cui il Governo presieduto da Giuliano AMATO dette attuazione alla delega ricevuta dal Parlamento nel 1992 con la legge n. 421.
Il Titolo III del D.Lgs. 29 del 1993 è dedicato alla contrattazione collettiva e alla rappresentatività sindacale; l'articolo 48 attribuisce alla contrattazione collettiva la definizione di nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche; l'articolo 50 istituisce l'ARAN (l'Agenzia per la RAppresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni), per rappresentare, a livello nazionale, in sede di contrattazione collettiva, le pubbliche amministrazioni.

Un successo enorme per il Sindacato che finalmente

  • sottraeva al legislatore materie sull'organizzazione del lavoro della P.A., sino a quel momento, "riserva di legge" per dettato costituzionale (vedasi l'art. 97 " ... I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. ... ";
  • annullava la necessità di recepire gli accordi tra le parti in un DPR in cui c'era la possibilità di modificare unilateralmente l'accordo stesso da parte del legislatore;
  • riconduceva il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sotto la disciplina di diritto privato del lavoro subordinato.

Il ritorno al regime pubblicistico

Il processo di privatizzazione del pubblico impiego ebbe l'assenso e il favore dei legislatori, non tanto per la simpatia di questi per i sindacati, quanto per il fatto che una riforma del regime del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni fosse ritenuta necessaria al fine di un risanamento dell’apparato statale. Questo obiettivo di risanamento è chiaramente descritto nel comma 1 dell’art. 2 della legge delega n.421 dove si legge che "Il governo della repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti al contenimento, alla razionalizzazione ed al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell’efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione”.
In quest’ottica il ruolo centrale della contrattazione collettiva nella gestione e organizzazione del personale era funzionale - oltre che agli interessi delle organizzazioni sindacali - anche al legislatore che vedeva nella contrattazione collettiva uno strumento di razionalizzazione della spesa pubblica nell'attività delle pubbliche amministrazioni che operano con i poteri del privato datore di lavoro.
Tant'è che a rafforzare la privatizzazione dal 1997 al 1999 si susseguirono 4 leggi di riforma della pubblica amministrazione note come leggi Bassanini semel, bis, ter e quater. L'evoluzione normativa della privatizzazione trovò il suo compimento nel D.Lgs n. 165 del 2001 definito come il Testo unico sul Pubblico impiego.

Ma qualcosa è andato storto!

Piano piano i nemici della privatizzazione/contrattualizzazione del pubblico impiego, anche attraverso ipotesi di illegittimità costituzionale delle iniziative legislative a favore della privatizzazione, a norma del succitato art. 79 della Costituzione, hanno minato i presupposti legislativi della contrattualizzazione con apposite normative.
Ci ha pensato nel 2009 il ministro Brunetta, con Berlusconi al governo, con il D.Lgs. 150, che ha profondamente novellato il D.Lgs. 165/2001 suggellando il ritorno al regime pubblicistico del rapporto di lavoro pubblico limitando notevolmente il ruolo della contrattazione.
Sintomatica la campagna di denigrazione dei lavoratori pubblici, definiti fannulloni e assenteisti, anche con misure punitive come il taglio della retribuzione per abbattere il tasso di assenteismo per malattia.
Di seguito un significativo filmato del 2012 su un seminario sulla privatizzazione del pubblico impiego in cui intervengono il giudice Sabino Cassese, favorevole alla privatizzazione, ma con correttivi, e il Segretario del Sindacato DirPubblica, Giancarlo BARRA, da sempre contrario alla privatizzazione.

Il declino del ruolo della contrattazione si fa più evidente nel Comparto Scuola con la legge 107 del 2015 ad opera della ministra Stefania GIANNINI, con il governo Renzi, che prevede, tra l’altro, premialità accessorie fuori dalla contrattazione.
I decreti 74 e 75 del 2017 della ministra Marianna MADIA, con il Governo Gentiloni, che contengono numerosi vincoli alla restituzione della piena titolarità della contrattazione su tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro pubblico, nonostante l'accordo di palazzo Vidoni, sono un ulteriore passo verso il ritorno al regime pubblicistico dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici.

Il nuovo contratto Istruzione e Ricerca

Ma che anche un contratto firmato da quelle sigle sindacali che per anni si sono battute per la privatizzazione andasse nella direzione opposta, questo è il colmo!!!

Molte le materie che il nuovo contratto, firmato da CGIL, CISL e UIL, ha sottratto alla contrattazione; non si contrattano più:

  1. i criteri delle assegnazioni ai plessi, sia per il personale docente che Ata,
  2. i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA,
  3. i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto,
diventati oggetto di confronto, una nuova relazione sindacale che non trova riscontro nelle relazioni sindacali classiche. Non è interpretazione, non è informazione, non è concertazione, e men che meno contrattazione, insomma è solo un confronto, una generica relazione sindacale che  non vincola assolutamente il dirigente scolastico che, trascorsi 15 giorni dall’avvio della procedura, potrà assumere unilateralmente le proprie decisioni.

Insignificante la contrattazione solo sulla determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale,  e non sull'attribuzione dei compensi che restano di competenza del Dirigente scolastico.

Penalizzante per la contrattazione il comma 10 dell'art. 1 che recita: "Per quanto non espressamente previsto nel presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione, in quanto compatibili con le suddette disposizioni contrattuali e con le norme legislative, secondo quanto stabilito dal d. lgs. n. 165/2001".
In questo modo il contratto promuove il regime pubblicistico della legge che resta sovrana e imperativa rispetto alle norme pattizie.

Insomma Brunetta, Giannini e Madia con le loro riforme entrano prepotentemente anche nel Contratto Istruzione e Ricerca grazie a CGIL CISL e UIL.

Lo SNALS non poteva firmare un contratto che recepisce la legge 107 e i decreti Madia dopo le battaglie che, unitariamente con gli altri sindacati, ha portato avanti in questi anni.

Vedasi, a tal proposito, 

(Carmelo NESTA)







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