Torna in Home Page


Stampa il documento

Condividi su Facebook
Condividi su Facebook



PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLA CONTRIBUZIONE
Data: Venerdì, 18 Maggio 2018, ore 19:36:50
Argomento: PREVIDENZA




inps

A seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito a notizie pubblicate da vari quotidiani e siti web torniamo sul problema della prescrizione dei contributi pensionistici tentando di chiarire alcuni dubbi.
La circolare INPS n. 94 del 31/05/2017 aveva difatti esteso la prescrizione dei contributi quinquennale, come per la generalità dei lavoratori, anche ai dipendenti pubblici. Dopo numerose sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali, L’INPS ha emanato la circolare n. 169 del 15.11.2017 che ha sostituito ed annullato la precedente circolare n. 94...



La nuova circolare n. 169, nei punti riportati di seguito, ha precisato:

3. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni pubbliche.
Omissis
Dall’altro, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.
Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”), secondo le modalità in seguito specificate.

4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.
Omissis
Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, la provvista, di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in via coattiva, secondo le consuete modalità.

Quindi, dovrebbe essere l’INPS ad obbligare il datore di lavoro a versare i contributi dovuti per i periodi prestati dal dipendente statale , periodi che in ogni caso sono utili nel calcolo della pensione maturata , senza che il dipendente debba fare nulla.

Per tutelarsi è consigliabile, però, che entro il 31.12.2018 si faccia un controllo del proprio estratto contributivo INPS DIPENDENTI PUBBLICI e si segnalino le eventuali inesattezze sulla contribuzione mancante o difformità varie, interrompendo così i termini della prescrizione e anche per non avere sgradite sorprese al momento del pensionamento.

La verifica del proprio estratto conto può essere fatta direttamente dall’interessato, in possesso del codice PIN, attraverso il sito INPS (in mancanza del pin dispositivo, o non avendo confidenza con le procedure telematiche, ci si può rivolgere al nostro Patronato).
Dopo aver stampato e verificato l’estratto conto, qualora risultino contributi mancanti o altre difformità, l’interessato se in possesso del pin dispositivo può procedere  personalmente alla R.V.P.A. (Richiesta Variazione Posizione Assicurativa).

La procedura della R.V.P.A. va fatta solo on-line allegando la documentazione richiesta dall’INPS e indicata nella funzione stessa.
Non sono accettate altre tipologie di domande  per la richiesta di variazione.
Terminata la procedura on-line, che si ricorda può essere fatta direttamente dall’interessato o tramite un patronato, verrà rilasciata una ricevuta telematica con gli estremi della presentazione e il relativo numero di protocollo.

Attenzione: sia l’interessato che il patronato, possono inviare la richiesta di variazione, per segnalare le incongruenze, ma non possono né sono in grado di modificare l’estratto conto INPS.
Molte scuole, erroneamente, invitano, il personale a rivolgersi al patronato per ottenere la correzione dell’estratto conto.

Sono le scuole  o gli U.S.R. che sono in possesso del fascicolo personale dell’interessato e quindi potenzialmente unici soggetti, oltre l’INPS, ad eseguire la variazione della posizione assicurativa.

L’INPS, secondo la variazione richiesta, provvederà, contattando la scuola  o l’U.S.R.   a richiedere la documentazione relativa ai periodi mancanti, decreti di computo, riscatto, ricongiunzione definiti e non ancora “presenti” nell’estratto contributivo.

Si consiglia  che l’interessato,  presentata la R.V.P.A., né dia comunicazione alla scuola, allegando la relativa ricevuta e facendosi protocollare  l’atto.

Con questa procedura la scuola  e di conseguenza U.S.R. verranno  avvertiti che l’INPS la potrà contattarli per una richiesta di documentazione.








Questo Articolo proviene da SNALS - Brindisi
http://www.snalsbrindisi.it

L'URL per questa storia è:
http://www.snalsbrindisi.it/modules.php?name=News&file=article&sid=3786

Amministratore - Webmaster
CARMELO NESTA
webmaster@snalsbrindisi.it