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LO SNALS DEVE SEDERSI AI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE, LO DICE LA LEGGE - CGIL, CISL E UIL PRENDONO UN GRANCHIO
Data: Giovedì, 24 Maggio 2018, ore 19:25:00
Argomento: AZIONI DEL SINDACATO




L'Amministrazione centrale e periferica (MIUR, USR, ATP, Scuole), in applicazione del comma 2 dell'art. 22 del nuovo CCNL, stanno escludendo lo SNALS dagli incontri di contrattazione e di informazione, perché non firmatario del CCNL ...



A tal proposito,

Quello che più ci sconcerta, non è tanto l'atteggiamento dell'Amministrazione che ha voluto mantenere la sua posizione, nonostante sia stata avvertita dalla nostra delegazione che è in corso un procedimento giudiziale da parte del nostro sindacato teso ad ottenere l’ammissione alla contrattazione integrativa anche ai soggetti sindacali rappresentativi, ancorché non firmatari del CCNL, quanto l'ostinazione dei sindacati confederali nel voler escludere, a tutti i costi, lo SNALS da tutte relazioni sindacali.

La più ostinata è la FLC CGIL, nonostante il ricorso vinto dalla stessa CGIL nel luglio 2013, contro la FIAT, che aveva escluso la FIOM dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), perché non aveva firmato il Contratto dei metalmeccanici. La Consulta dichiarò illegittimo l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, nella parte che consente la Rappresentanza Sindacale Aziendale ai soli sindacati firmatari del contratto.

Nel nostro caso, non c'è bisogno di arrivare alla Corte Costituzionale per abrogare il comma 2 dell'articolo 22 del nuovo CCNL. Questo articolo è nullo e deve essere disapplicato perché contrario al dettato del d.lgs. 165/01, novellato da Brunetta e Madia, che è una norma imperativa e comporta la nullità per legge di ogni disposizione contrattuale che la violi.

Negli art. 42 e 43 del d.lgs. 165/01 si legge chiaramente che sono ammessi alla contrattazione:
"i sindacati rappresentativi, vale a dire quelli che realizzino il 5% della consistenza in rapporto al personale sindacalizzato della categoria e/o area di riferimento, inteso come media del dato associativo e del dato elettorale."

Di conseguenza qualsiasi esclusione dai tavoli contrattuali derivante dalla mancata firma è assolutamente illegittima e fantasiosa, il comma 2 dell'art 22 del CCNL infatti deve essere disapplicato in quanto nullo perché contrario al dettato del d.lgs. 165/01.

Nel precedente CCNL scuola, firmato anche dallo SNALS, era già presente la disposizione di esclusione dalla contrattazione delle OO.SS. non firmatarie, all'art. 7, e quindi potrebbe apparire che le lamentele dello SNALS, in merito, denotino una certa incoerenza e un atteggiamento pretestuoso. Ma non è così!

Il vecchio contratto era di natura privatistica e fu siglato nel novembre del 2007, mentre il d.lgs. 150, riforma Brunetta, entrò in vigore nel 2009, due anni dopo la firma del CCNL. La riforma Brunetta che novellò il D. Lgs. 165/2001 diede vita a numerosi contenziosi tra Dirigenti scolastici e OO.SS. circa l'applicazione delle norme contrattuali in contrasto con la legge e la giurisprudenza si orientò verso la prevalenza delle disposizioni di legge sul contratto. 

Il nuovo contratto promuove il regime pubblicistico del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (vedi nostro articolo) e tutte le norme del vecchio contratto in contrasto con le leggi imperative (D. Lgs 165/2001 così come novellato dal Decreto Madia n. 75/2017)  sono state modificate nel nuovo CCNL, Secondo il D. Lgs. 165/2001 "le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici" e in base a questa disposizione il nuovo contratto sottrae alla contrattazione

  • i criteri delle assegnazioni ai plessi, sia per il personale docente che Ata,
  • i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA,
  • i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto,

che diventano oggetto di confronto, una nuova relazione sindacale che non trova riscontro nelle relazioni sindacali classiche.

Il granchio che hanno preso FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, insieme alle loro Confederazioni, la notte del 9 febbraio 2018, è che negare la partecipazione alla contrattazione e all'informazione ai Sindacati rappresentativi non firmatari del CCNL è in contrasto con gli articoli art. 42 e 43 del d.lgs. 165/01, succitati, pertanto il comma 2 dell'art. 22 del nuovo Contratto è nullo nella parte in cui afferma che la contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge, ai vari livelli con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. Quindi non doveva essere inserito nel Contratto!

Pertanto lo SNALS ha in ogni caso diritto a partecipare a incontri sindacali aventi per oggetto: informativa, contrattazione e confronto.

A livello provinciale una eventuale condotta tesa alla non convocazione e all’esclusione dello SNALS  risulta senza dubbio integrare gli estremi della condotta antisindacale.

Quindi, si invitano le Istituzioni scolastiche della provincia di Brindisi a convocare lo SNALS-Confsal a tutte le riunioni; ciò con l’espresso avvertimento che, in mancanza saranno adite le vie legali.







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