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ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 2018/2019
Data: Martedì, 09 Ottobre 2018, ore 18:57:23
Argomento: SCUOLA E UNIVERSITÀ



Elezioni ORGANI COLLEGIALI



Il Miur ha pubblicato l’annuale circolare sull’elezione degli organi collegiali per l’a.s. 2018/19 (C.M. n. 2 prot. 17097 del 02-10-2018)...







Organi collegiali annuali

Le operazioni di voto degli organi collegiali di durata annuale (come ad esempio i consigli di classe) dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2018.

Lo stesso termine ultimo è previsto anche per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle scuole secondarie di II grado non giunti a scadenza.

Le operazioni di voto si svolgono secondo la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della suddetta ordinanza (OM n. 215/1991).

Consiglio di Istituto

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto, per la scadenza del triennio di vigenza o per qualunque altra causa, comprese le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgono secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III della prima citata ordinanza.

La data delle votazioni è fissata dall’USR competente per territorio:

in un giorno festivo, dalle ore 8,00 alle 12,00, e in quello successivo, dalle ore 8,00 alle 13,30;

non oltre il termine di domenica 25 novembre e lunedì 26 novembre 2018.

Istituti onnicomprensivi

Negli istituti onnicomprensivi (comprendenti sia le scuole del primo ciclo – infanzia, primaria, secondaria di primo grado – sia quelle del secondo ciclo – secondarie di secondo grado) continuerà ad operare il commissario straordinario.

Nella circolare si specifica che la figura del Commissario è dovuta al fatto che non è stata ancora emanata alcuna norma per la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.

C.M. n. 2 prot. 17097 del 02-10-2018

 


Sull’annosa questione sollevata dai docenti circa l’obbligatorietà della loro presenza alla costituzione dei seggi elettorali si riporta l’art. 21 comma 1 dell’O.M. n. 215 del 1991 mai abrogata:

 

Art. 21 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale:

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe - o per ciascuna sezione (scuole materne) - l'assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.

 


 

Di seguito tutta la normativa sulle elezioni ...








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