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MESSAGGI INPS
Data: Giovedì, 04 Aprile 2013, ore 22:12:00
Argomento: VARIE



INPS
1) ULTERIORI OPZIONI PER IL RILASCIO DEL CUD


2) CONGUAGLIO FISCALE 2012 - CUD 2013 PER I PENSIONATI DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ...








 

1) ULTERIORI OPZIONI PER IL RILASCIO DEL CUD


L’INPS con il messaggio n. 5024 del 22 marzo 2013 ha fatto seguito alla propria Circolare n. 32 del 26 febbraio 2013, intitolata "Nuove modalità di rilascio del CUD" ed ai successivi messaggi n. 4428 del 13 marzo 2013 e n. 4909 del 21 marzo 2013, per comunicare l’ulteriore ampliamento della platea degli intermediari abilitati al rilascio del CUD (vedi nostro precedente articolo).

Con tale messaggio viene disposto che:

  • oltre ai canali ed agli strumenti già indicati nella circolare e nei messaggi sopra citati, potrà avvalersi del servizio di rilascio del CUD offerto dagli Enti di Patronato;
  • il servizio viene svolto dagli Enti suddetti senza alcun onere a carico del cittadino;
  • l’erogazione del servizio in questione è ammessa solo su specifica richiesta del cittadino interessato e dietro apposito mandato, che dovrà essere conservato dal Patronato, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente ed esibiti a richiesta dell’INPS;
  • all’atto dell’accesso in procedura il soggetto incaricato dovrà dichiarare il possesso del mandato  ed il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003, riguardo al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.




2) CONGUAGLIO FISCALE 2012 - CUD 2013 PER I PENSIONATI DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

L’Inps, con il messaggio n. 5447 del 2 aprile 2013, ha riepilogato le modalità con cui ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.
Nel rinviare per completezza d’informazione al testo completo dello stesso si riportano, di seguito, gli aspetti salienti:

  • il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012 – completato entro il 28 febbraio 2013 – è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro;
  • questi ultimi il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013  in un numero massimo di 10 rate senza l’applicazione degli interessi;
  • nei confronti degli altri pensionati  il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria;
  • per i pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati  per i quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia che opererà nei termini di seguito descritti;
  • per i pensionati che hanno un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l’importo della tredicesima eccedente € 990,86 qualora il debito non venga estinto prima;
  • per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali)è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, utilizzando anche l’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima;
  • ove il debito non venga interamente recuperato entro il mese di dicembre 2013, verrà comunicato all’interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014, mediante versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato tempestivamente unitamente alla comunicazione;
  • nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione (esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno provvedere al saldo di quanto dovuto.






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