L'articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 (Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente - l'art. 569 per il personale ATA) recita che il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo presso scuole statali e pareggiate è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo…
La Corte di Cassazione – IV Sezione Lavoro – il 28 novembre 2019 ha emesso le sentenze n. 31149 e n. 31150, con le quali dichiara che questi articoli “si pongono in contrasto con la clausola 4* dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e vanno pertanto disapplicati”. Pertanto il servizio preruolo va riconosciuto integralmente.
* Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019
Sentenze n. 31150 del 28 novembre 2019