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LE RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI CONFLUISCONO NEL FONDO DI ISTITUTO
Data: Mercoledì, 18 Dicembre 2019, ore 18:25:00
Argomento: MOF FIS RISORSE STIPENDI




L'art. 1 comma 249 della legge di bilancio 2020, approvata in Senato in data 16 dicembre 2019, ha previsto che il fondo per la valorizzazione del merito dei docenti previsto dal comma 126 della legge 107/2015 sarà inserito nel Fondo di Istituto, senza vincolo di destinazione. Questo significa che l'attribuzione e la determinazione delle risorse destinate alle scuole dovranno essere contrattate con le RSU e con le OO.SS. firmatarie del CCNL, al pari delle altre somme del Fondo di Istituto...



La nuova disposizione, peraltro non ancora definitivamente approvata (la legge di bilancio dovrà, infatti, tornare alla Camera per l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre 2019), partirà dall'anno scolastico 2020/2021. Normalmente la legge finanziaria, in assenza di indicazioni, prevede che le nuove regole vengano attuate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, ma è probabile che maggiori dettagli saranno affidati a successiva emanazione di circolari da parte del MIUR. Tuttavia, per l’anno scolastico in corso (2019-2020) le somme sono state già accreditate alle scuole e contrattate alla vecchia maniera.
Finalmente il bonus per la valorizzazione del merito, essendo un compenso accessorio (la stessa legge 107 lo definisce tale al comma 128), rientra pienamente nei canoni previsti dall’art. 45 del d. lgs. n. 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) che recita testualmente: "il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi", quindi, con l’intervento e la partecipazione attiva delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL.
Noi lo avevamo scritto e preteso, sulle pagine di questo sito in un articolo del 10 giugno 2016, quando, in data 9 giugno 2016, con nota n. 8546, il MIUR comunicò alle Scuole la prima assegnazione delle risorse finanziarie per la valorizzazione del merito del personale docente. In applicazione del comma 127 della legge 107, era il dirigente scolastico che, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti,  assegnava al personale docente una somma del fondo sulla base di motivata valutazione, senza alcun intervento delle RSU e delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
È stato il CCNL 2016/2018 che ha inserito tra le materie oggetto di contrattazione i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.
Le RSU e le OO.SS., dall'anno scolastico 2017/2018, hanno potuto contrattare con il Dirigente scolastico solo gli importi minimi e massimi delle somme da elargire e la percentuale dei docenti da valorizzare (su suggerimento dell'ARAN attraverso un parere).

Ben poca cosa! Infatti,

  • i criteri per l'attribuzione del compenso restano appannaggio del Comitato di valutazione che declina i criteri sulla base delle lettere a), b) e c) del punto 3 del comma 129 della legge 107/2015.
  • i criteri per l'individuazione del personale da valorizzare e la somma spettante restano appannaggio del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato di valutazione.

Nella mia esperienza di sindacalista ai tavoli delle trattattive sindacali, nelle scuole della provincia di Brindisi, ho assistito, in questi anni, a stravaganti e bizzarri comportamenti di alcuni dirigenti scolastici, di alcuni Comitati di valutazione e degli stessi docenti nell'assegnazione del bonus.

  • Dirigenti che pretendono la domanda da parte dei docenti per l'accesso al bonus, con la descrizione delle attività eseguite coerenti con i criteri stabiliti dal comitato di valutazione. Ma un dirigente non dovrebbe conoscere quello che un suo dipendente fa!?
  • Distribuzione a pioggia del bonus a tutti i docenti.
  • Impossibilità di determinare, da parte del tavolo delle trattative, parte del bonus per valorizzare alcune attività previste dal Comitato di valutazione (ad esempio il coordinamento dei consigli di classe).
  • Criteri ostativi di accesso al bonus stabiliti dai Comitati di valutazione come l'elevato numero di assenze e le sanzioni disciplinari.
  • Rifiuto da parte dei docenti, per protesta, di percepire il compenso nonostante le attività svolte (vedi parere ARAN sulla rinuncia del compenso accessorio).

Finalmente, ora, tutto il fondo per la valorizzazione dei docenti sarà inserito nel FIS. Si potranno contrattare i criteri per l'attribuzione dei compensi (cioè il riscontro delle attività da retribuire), i criteri per la determinazione dei compensi (cioè la definizione del quantum per ciascuna attività) e, nella relazione del Confronto, i criteri per l'individuazione del personale.

(Carmelo NESTA)
  








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