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PUBBLICATO IN GU IL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6 MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Data: Martedì, 25 Febbraio 2020, ore 15:32:29
Argomento: NORMATIVA E POLITICA




Il Governo con un decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23-2-2020, contenente misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, ha inserito alcune disposizioni che interessano la scuola e che vanno dalla chiusura delle scuole nelle aree interessate (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e non nelle altre regioni), sospensione di manifestazioni, sospensione dei viaggi di istruzione, sospensione delle procedure concorsuali. Ne seguirà un secondo più strutturato che metterà a punto una nuova serie di provvedimenti che saranno contenuti in un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che sarà divulgato entro domani 26 febbraio 2020. Di seguito il testo del provvedimento ...



Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
     

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  già interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorità competenti sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  e gestione adeguata  e  proporzionata  all'evolversi  della  situazione epidemiologica.   

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche le seguenti:   
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata  da parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune   o nell'area;   
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;   
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;   
d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole di ogni ordine e  grado,  nonchè  della  frequenza  delle  attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;   
e) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonchè  dell'efficacia  delle disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali istituti e luoghi;   
f)  sospensione   dei   viaggi   d'istruzione   organizzati   dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione,  sia  sul territorio  nazionale  sia  all'estero,  trovando   applicazione   la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;   
g) sospensione delle  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di personale;   
h) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi confermati di malattia infettiva diffusiva;   
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso  in  Italia  da  zone   a   rischio   epidemiologico,   come identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanità,   di comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per  l'adozione  della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;   
j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;   
k) chiusura o limitazione  dell'attività  degli  uffici  pubblici, degli esercenti attività di pubblica  utilità  e  servizi  pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,  n. 146, specificamente individuati;   
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessità  sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate dall'autorità competente;   
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del  trasporto di merci e di persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,  marittimo  e nelle acque interne, su rete nazionale, nonchè di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo  specifiche  deroghe  previste  dai provvedimenti di cui all'articolo 3;   
n)  sospensione  delle  attività  lavorative  per  le  imprese,  a esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica utilità  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalità domiciliare;   
o) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonchè delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe,  anche  in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento  del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.     

Art. 2
Ulteriori misure di gestione dell'emergenza
     

1. Le autorità competenti possono  adottare  ulteriori  misure  di contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui all'articolo 1, comma 1.                                          

Art. 3
Attuazione delle misure di contenimento
     

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  Ministri competenti  per  materia,  nonché   i   Presidenti   delle   regioni competenti, nel  caso  in  cui  riguardino  esclusivamente  una  sola regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in  cui  riguardino il territorio nazionale.   

2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n.  112,  e  dell'articolo  50  del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   

3. Sono fatti salvi gli  effetti  delle  ordinanze  contingibili  e urgenti  già  adottate  dal   Ministro   della   salute   ai   sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.   

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il  mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.   

5.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i competenti comandi territoriali.   

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti  emanati  in  attuazione  del presente articolo durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo preventivo della Corte  dei  conti  sono  provvisoriamente  efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.                                       

Art. 4
Disposizioni finanziarie
     

1. Per far fronte agli oneri derivanti  dallo  stato  di  emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri  del  31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto  dalla  medesima  delibera  è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.   

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad  euro  20  milioni  per l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione  delle  disposizioni  recate  dal  presente  decreto,   il Ministro dell'economia e delle finanze è  autorizzato  ad  apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.                                 

Art. 5
Entrata in vigore     

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.     

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2020

Scarica il decreto

Il DPCM attuativo del 23 febbraio 2020

 Conferenza stampa del pomeriggio del 25 febbraio 2020







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