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ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONE SCOLASTICA – A. S. 2023-2024
Data: Domenica, 17 Settembre 2023, ore 12:10:00
Argomento: SCUOLA E UNIVERSITÀ


elezioni



Con nota n. 29795 dell'11 settembre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) ha confermato, anche per l’anno scolastico 2023-2024, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica…




Entro il 31 ottobre 2023 dovranno effettuarsi quelle per gli organi di durata annuale e per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado il cui triennio non sia stato completato.

Per quanto riguarda, invece, le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto giunti a scadenza “o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti”, esse si svolgeranno non oltre il termine di domenica 26 novembre e lunedì 27 novembre 2023

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria.

La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 26 novembre e lunedì 27 novembre 2023.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.

Sull’annosa questione sollevata dai docenti circa l’obbligatorietà della loro presenza alla costituzione dei seggi elettorali si riporta l’art. 21 comma 1 dell’O.M. n. 215 del 1991 mai abrogata:

Art. 21 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale:

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe - o per ciascuna sezione (scuole materne) - l'assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.
(Quindi, dopo la composizione del seggio elettorale non è più necessaria la presenza dei docenti)

La Nota 11 settembre 2023, n. 29795

Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’Ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.







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