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D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 - RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Data: Mercoledì, 24 Aprile 2013, ore 19:28:51
Argomento: NORMATIVA E POLITICA



trasparenza
Il decreto 33/2013, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 comma 35 legge 190/2012 (legge anti corruzione), riordina, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rappresentando così una sorta di Testo Unico in materia di Trasparenza della PA. Il recente intervento normativo non si limita, però, ad una mera ricognizione delle disposizioni vigenti in materia, ma introduce a carico delle PA ulteriori obblighi di pubblicazione ed ulteriori adempimenti....



In merito occorre precisare che la normativa sulla trasparenza soggiace pur sempre al rispetto delle previsioni in materia di “privacy” ex d.lgs. 196/2003 e va con esse coordinata. Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore del recente "decreto trasparenza", resta fermo il divieto di pubblicazione di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone, di cui all'art. 22 d.lgs. 196/2003 .

Quanto alla comunicazione dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, invece, va rilevato che essa è consentita ai sensi dell'art. 19 solo in presenza di una espressa previsione di legge o di regolamento che disponga in tal senso. Tale requisito appare soddisfatto dalle previsioni del d.lgs. 33/2013, con la conseguenza che nulla osta alla “pubblicazione” dei predetti dati.

Tra le novità del provvedimento in commento si segnala, altresì, l'istituto dell'accesso civico (che si affianca all'accesso disciplinato dalla legge 241/1990, ma da esso si distingue sotto plurimi aspetti), quale strumento di controllo riconosciuto a tutti i cittadini a presidio della trasparenza dell'operato della PA.

Si segnala infine che dal 20 aprile 2013 è attiva una sezione del sito della “Bussola della Trasparenza” www.magellanopa.it/bussola realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica in cui le pubbliche amministrazioni potranno testare i propri siti istituzionali ed adeguarsi ai nuovi adempimenti normativi.



Dando una lettura alla legge 190/2012, al d.lgs. 33/2013 e alla circolare applicativa 2/2013 della Funzione Pubblica mi rendo conto del fatto che queste disposizioni normative sono inapplicabili alle scuole per una serie di motivi, ne elenco alcuni:
  • il PTPC (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione), al momento, sembra non applicabile alle scuole, visti i requisiti che deve avere il RPC (Responsabile della Prevenzione della Corruzione), cioè un dirigente di I fascia,
  • il PTPC (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione), secondo il D.Lgs 150/2009 è legato anche al Piano della performance che nelle scuole non si attua così come recita l'art. 74 del D. LGS. 150/2009 che esclude del tutto anche l’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) necessario per le funzioni del RPC,
  • il PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità) essendo un'appendice del PTPC non avrebbe assolutamente senso.

Però ritengo che le scuole devono non soltanto attenersi ai principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, ma devono cominciare ad attrezzarsi per rendere pubblico e trasparente il proprio operato.
Poiché il D.Lgs n.33/2013 (art. 10) impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il relativo stato di attuazione indicando le iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità, ritengo che si possa cominciare a predisporre sui siti delle Istituzioni scolastiche la prevista sezione denominata "Amministrazione trasparente" riempiendo tutte quelle parti che le scuole possono redigere, in attesa di decreti attuativi e linee guida.

(Carmelo Nesta)







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