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IN EVIDENZA - IMPORTANTE NOVITÀ ANCHE PER LA SCUOLA
Data: Mercoledì, 05 Giugno 2013, ore 22:30:10
Argomento: AZIONI LEGALI




           assegnazione temporanea

Assegnazione provvisoria e ''temporanea''
della lavoratrice madre e del lavoratore padre
con figli di età inferiore a tre anni
.

Il docente con figli di età inferiore a 3 anni può godere dei benefici previsti
dall’art. 42bis d.lgs. 151/01 in materia di ricongiungimento familiare...






L’avv. Giancarlo Visciglio del Foro di Lecce, collaboratore della nostra Segreteria Provinciale, rende nota un’importante novità  destinata a produrre l’effetto di superare il sistema delle precedenze disposto dall’art. 8 del C.C.N.I. per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. che, come noto, abitualmente colloca le lavoratrici madri ed i lavoratori padri tra le ultime posizioni, dopo i beneficiari della L. 104/92, con chance di accoglimento delle relative istanze pressoché nulle.

Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 5.11.2012, seguita da ordinanza collegiale del 19.12.2012, ed il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 17.12.2012, tutte rese in favore di docenti patrocinate dall'avvocato Visciglio, uniformandosi all’indirizzo già tracciato della magistratura civile di Bari, Brindisi, Lecce e Monza, hanno sancito il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42bis d.lgs. 151/01, di godere della c.d. “assegnazione temporanea” “… per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione”.

Oltre alla domanda di assegnazione provvisoria ed unitamente a questa, dunque, si può presentare anche l’ulteriore e diversa domanda di assegnazione c.d. temporanea, disciplinata dall'art. 42 bis del d.lgs. 151/01 che, alla luce dei suddetti precedenti, andrà esaminata con priorità. 

L’importante “novità”, dunque, è certamente idonea a fornire a lavoratrici madri e lavoratori padri con figli di età inferiore a tre anni, la concreta possibilità di ricongiungersi alla propria famiglia ed alla propria prole, seppur temporaneamente (tre anni), quanto meno nella fase più delicata della crescita della stessa.

Pertanto gli interessati possono contattare la Segreteria Provinciale di Brindisi per tutte le informazioni e le indicazioni per l’assistenza legale dell’avv. Giancarlo Visciglio.

tel: 0831 528339 - email: puglia.br@snals.it






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