questa prassi è
illegittima perché non è prevista contrattualmente.
In nessuna parte del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è previsto l’obbligo di reperibilità in un’ora stabilita al fine di ricevere i genitori!
L’obbligo si realizza solo nel momento in cui i genitori manifestano la volontà di avere un colloquio col docente.
Pertanto non si può, in assenza di una richiesta di colloquio da parte del genitore, obbligare il docente a stabilire un’ora settimanale, o mensile che sia, in cui rimanere a disposizione.
È pur vero che i colloqui rientrano negli obblighi del docente e quindi fra i suoi adempimenti dovuti, ma altra cosa è che il docente deve mettere a disposizione un'ora settimanale o mensile (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal Contratto. Può accadere, poi, che in quell'ora potrebbe non presentarsi alcun genitore rendendo quindi inutile l'attesa.