Legge 7 agosto 1990, n. 232

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 187, del 11 agosto).
 

Copertura per le spese derivanti dall’applicazione dell’accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

omissis


Art. 13. Tutela delle lavoratrici madri.

1. Il lavoro prestato nella Polizia di Stato è da considerarsi pericoloso e faticoso agli effetti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità al combinato disposto dell’art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.