Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 30/03/1999 n. 3074
Svolgimento
del processo

Motivi della
decisione

P.Q.M.
Infortunio scolastico – responsabilità civile - omissione di vigilanza – prevedibilità del fatto dannoso
Massima ufficiale

Sussiste nesso di causalità tra la condotta omissiva dell’amministrazione scolastica e il fatto doloso del terzo, laddove questo evento sia prevedibile in relazione a precedenti dello stesso genere noti e già verificatisi frequentemente.

L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui essi gli sono affidati, e quindi fino al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto, permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile.

(Nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un istituto tecnico statale a risarcire i danni riportati da un minore che, uscito anticipatamente dalla scuola per l’assenza dell’insegnante che avrebbe dovuto tenere lezione nell’ultima ora, era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti sconosciuti).

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione I

Sentenza del 30 marzo 1999, n. 3074

(Omissis)


  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Inizio
Motivi della
decisione

P.Q.M.

Con sentenza n. 12997 del 1992 il tribunale di Roma ha condannato l’Istituto tecnico statale XXX a risarcire i danni riportati dal minore F. T. che, uscito anticipatamente dalla scuola per l’assenza dell’insegnante che avrebbe dovuto tenere lezione nell’ultima ora, era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti sconosciuti.

La corte d’appello di Roma ha confermato la decisione affermando, innanzi tutto, per quel che ancora rileva in questa sede, che grava sull’istituto scolastico il dovere di sorvegliare gli allievi minorenni per tutto il tempo in cui sono affidati e fino al subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro.

Il d.p.r. 420 del 1974 e il d.p.r. 588 del 1985, nella parte in cui prevedono, a determinate condizioni, il ricorso al personale ausiliario in caso di assenza degli insegnanti non esclude, ma anzi presuppone l’esistenza di tale dovere, che deve essere comunque adempiuto, ad esempio anche accorpando più classi, in caso di assenza dell’insegnante per l’intera lezione.

La responsabilità di coloro che avevano dolosamente ferito il T., inoltre, non escluderebbe, secondo la corte territoriale, la responsabilità dell’istituto scolastico a titolo di cooperazione colposa nel fatto doloso altrui, perché l’evento è stato reso possibile anche per l’imprudenza e la violazione di norme da parte dell’amministrazione scolastica. Poiché infatti il ferimento si era verificato in un quartiere periferico privo di case e in cui episodi del genere di quello occorso al T. erano abbastanza frequenti, l’evento non solo in astratto, secondo un giudizio di probabilità formulabile "ex ante", ma anche in concreto non si sarebbe verificato se non fosse stato violato il dovere di vigilanza, in quanto, come accadeva tutti i giorni, il ragazzo alla fine delle lezioni sarebbe stato prelevato dalla madre che aveva manifestato appunto il timore che il figlio potesse essere aggredito fuori delle scuola.

Avverso la sentenza della corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Istituto tecnico statale XXX.

I signori A. T. e A. C. non hanno svolto attività difensiva.


  MOTIVI DELLA DECISIONE Inizio
Svolgimento
del processo

P.Q.M.

1. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che la disciplina vigente (artt. 5, 6 e 7 del d.p.r. 420/74, legge 312/80 e d.p.r. 588/85) prevede il ricorso al personale ausiliario anche in caso di assenza degli insegnanti, mentre le norme indicate consentono l’utilizzazione del personale ausiliario solo in caso assenza del docente del tutto momentanea e non quando tale assenza si prolunghi per l’intera lezione.

Del pari erronea sarebbe l’ipotesi prospettata dalla corte territoriale di inserimento degli alunni della classe in cui si verifichi l’assenza dell’insegnante in altre classi, perché tale ipotesi contrasterebbe con la normativa vigente. La corte territoriale comunque non avrebbe indicato per quali ragioni sarebbe stato materialmente e giuridicamente possibile assicurare la vigilanza a fronte della eccezionalità della situazione.

Con il secondo mezzo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2048 c.c., 113 c.p. nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la cooperazione colposa nel delitto doloso consumato dagli ignoti autori del ferimento, pur mancando la consapevolezza dell’amministrazione scolastica di collaborare nell’altrui condotta criminosa. Infatti la scuola non era assolutamente a conoscenza della situazione di pericolo in cui versava il giovane e pertanto sarebbero eventualmente ipotizzabili due distinti reati, uno doloso e un altro colposo, ma mai la cooperazione colposa ad un reato doloso. Inoltre la corte territoriale non avrebbe indicato le norme violando le quali la scuola avrebbe reso possibile la realizzazione del ferimento.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt, 2043 e 2048 c.c. e vizio di motivazione, l’istituto ricorrente afferma che nella specie il nesso causale tra l’azione addebitata allo stesso e l’evento, sarebbe stato interrotto dalla natura eccezionale e straordinario del ferimento. Né la corte territoriale avrebbe indicato in base a quali elementi doveva ritenersi la pericolosità della zona. Infine il dovere di sorveglianza non potrebbe ritenersi assoluto, ma andrebbe valutato in relazione al normale sviluppo psico-fisico degli studenti e quindi in relazione alla loro età.

2. Il ricorso non è fondato.

Esaminando congiuntamente i motivi, che prospettano censure tra loro connesse, deve innanzi tutto rilevarsi l’inammissibilità del secondo, con il quale si censura la qualificazione della responsabilità dell’amministrazione scolastica in termini di cooperazione colposa nel delitto doloso commesso dagli ignoti autori del ferimento, in quanto la critica è rivolta a un punto non decisivo della motivazione.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità civile dell’istituto scolastico era infatti necessaria, ma al tempo stesso sufficiente, la dimostrazione del nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta imputabile all’amministrazione e della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, mentre ogni ulteriore accertamento e qualificazione giuridica era ultronea.

Iniziando quindi l’esame del primo motivo, deve rilevarsi che la corte territoriale non si è affatto limitata ad affermare che in caso di assenza degli insegnanti la scuola deve ricorrere al personale ausiliario, ma ha innanzi tutto enunciato, in conformità con l’orientamento costante di questa Corte (Cass. 5424/86, 18 maggio 1982, Albano), il principio generale, che l’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o di chi per loro.

Il richiamo alle funzioni di sorveglianza che possono essere affidate al personale ausiliario o all’eventuale collocazione degli alunni in altre classi, nel caso di assenza dell’insegnante per l’intera lezione, nell’economia della decisione hanno funzione meramente esemplificativa delle possibili modalità concrete di adempimento del dovere di sorveglianza degli alunni minorenni, che resta di carattere generale e assoluto, tanto che, come ritenuto dalla citata sentenza n. 5424/86, non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo. Tale dovere pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per la semplice assenza dell’insegnante che dovrebbe tenere la lezione, in quanto, contrariamente a quanto assume la ricorrente, tale assenza non costituisce certamente un fatto eccezionale, ma normale e prevedibile.

Né incombeva alla corte territoriale farsi carico di dimostrare che in concreto il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni era suscettibile di adempimento, spettando all’amministrazione piuttosto l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di circostanze che rendevano in concreto impossibile tale adempimento.

Quanto, poi, alla esistenza del nesso di causalità tra la violazione del dovere di sorveglianza imputata all’amministrazione e l’evento lesivo, la corte territoriale ha accertato, con giudizio di fatto in questa sede non censurabile, perché immune da vizi logici e giuridici, che nel quartiere in cui l’evento si è verificato, privo di case e periferico, erano abbastanza frequenti episodi del genere e che la madre del minore ogni giorno andava a prelevare il figlio a scuola proprio perché temeva che potesse essere oggetto di aggressioni.

Pertanto la corte territoriale ha fornito adeguata e corretta motivazione della prevedibilità dell’evento e quindi della sussistenza del nesso di causalità.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.


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Svolgimento
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Motivi della
decisione

La Corte rigetta il ricorso.