Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 30/03/1999 n. 3074 |
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione I
Sentenza del 30 marzo 1999, n. 3074
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO | Inizio Motivi della decisione P.Q.M. |
Con sentenza n. 12997 del 1992 il tribunale di Roma ha condannato l’Istituto
tecnico statale XXX a risarcire i danni riportati dal minore F. T. che, uscito
anticipatamente dalla scuola per l’assenza dell’insegnante che avrebbe dovuto
tenere lezione nell’ultima ora, era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti
sconosciuti.
La corte d’appello di Roma ha confermato la decisione affermando, innanzi
tutto, per quel che ancora rileva in questa sede, che grava sull’istituto
scolastico il dovere di sorvegliare gli allievi minorenni per tutto il tempo in
cui sono affidati e fino al subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei
genitori o di chi per loro.
Il d.p.r. 420 del 1974 e il d.p.r. 588 del 1985, nella parte in cui prevedono,
a determinate condizioni, il ricorso al personale ausiliario in caso di assenza
degli insegnanti non esclude, ma anzi presuppone l’esistenza di tale dovere, che
deve essere comunque adempiuto, ad esempio anche accorpando più classi, in caso
di assenza dell’insegnante per l’intera lezione.
La responsabilità di coloro che avevano dolosamente ferito il T., inoltre, non
escluderebbe, secondo la corte territoriale, la responsabilità dell’istituto
scolastico a titolo di cooperazione colposa nel fatto doloso altrui, perché
l’evento è stato reso possibile anche per l’imprudenza e la violazione di norme
da parte dell’amministrazione scolastica. Poiché infatti il ferimento si era
verificato in un quartiere periferico privo di case e in cui episodi del genere
di quello occorso al T. erano abbastanza frequenti, l’evento non solo in
astratto, secondo un giudizio di probabilità formulabile "ex ante", ma anche in
concreto non si sarebbe verificato se non fosse stato violato il dovere di
vigilanza, in quanto, come accadeva tutti i giorni, il ragazzo alla fine delle
lezioni sarebbe stato prelevato dalla madre che aveva manifestato appunto il
timore che il figlio potesse essere aggredito fuori delle scuola.
Avverso la sentenza della corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, l’Istituto tecnico statale XXX.
I signori A. T. e A. C. non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE | Inizio Svolgimento del processo P.Q.M. |
1. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente sostiene che
la corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che la disciplina vigente
(artt. 5, 6 e 7 del d.p.r. 420/74, legge 312/80 e d.p.r. 588/85) prevede il
ricorso al personale ausiliario anche in caso di assenza degli insegnanti,
mentre le norme indicate consentono l’utilizzazione del personale ausiliario
solo in caso assenza del docente del tutto momentanea e non quando tale assenza
si prolunghi per l’intera lezione.
Del pari erronea sarebbe l’ipotesi prospettata dalla corte territoriale di
inserimento degli alunni della classe in cui si verifichi l’assenza
dell’insegnante in altre classi, perché tale ipotesi contrasterebbe con la
normativa vigente. La corte territoriale comunque non avrebbe indicato per quali
ragioni sarebbe stato materialmente e giuridicamente possibile assicurare la
vigilanza a fronte della eccezionalità della situazione.
Con il secondo mezzo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt.
2043 e 2048 c.c., 113 c.p. nonché omessa, insufficiente contraddittoria
motivazione, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per aver
ritenuto ammissibile la cooperazione colposa nel delitto doloso consumato dagli
ignoti autori del ferimento, pur mancando la consapevolezza dell’amministrazione
scolastica di collaborare nell’altrui condotta criminosa. Infatti la scuola non
era assolutamente a conoscenza della situazione di pericolo in cui versava il
giovane e pertanto sarebbero eventualmente ipotizzabili due distinti reati, uno
doloso e un altro colposo, ma mai la cooperazione colposa ad un reato doloso.
Inoltre la corte territoriale non avrebbe indicato le norme violando le quali la
scuola avrebbe reso possibile la realizzazione del ferimento.
Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt,
2043 e 2048 c.c. e vizio di motivazione, l’istituto ricorrente afferma che nella
specie il nesso causale tra l’azione addebitata allo stesso e l’evento, sarebbe
stato interrotto dalla natura eccezionale e straordinario del ferimento. Né la
corte territoriale avrebbe indicato in base a quali elementi doveva ritenersi la
pericolosità della zona. Infine il dovere di sorveglianza non potrebbe ritenersi
assoluto, ma andrebbe valutato in relazione al normale sviluppo psico-fisico
degli studenti e quindi in relazione alla loro età.
2. Il ricorso non è fondato.
Esaminando congiuntamente i motivi, che prospettano censure tra loro connesse,
deve innanzi tutto rilevarsi l’inammissibilità del secondo, con il quale si
censura la qualificazione della responsabilità dell’amministrazione scolastica
in termini di cooperazione colposa nel delitto doloso commesso dagli ignoti
autori del ferimento, in quanto la critica è rivolta a un punto non decisivo
della motivazione.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità civile dell’istituto scolastico
era infatti necessaria, ma al tempo stesso sufficiente, la dimostrazione del
nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta imputabile
all’amministrazione e della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa,
mentre ogni ulteriore accertamento e qualificazione giuridica era ultronea.
Iniziando quindi l’esame del primo motivo, deve rilevarsi che la corte
territoriale non si è affatto limitata ad affermare che in caso di assenza degli
insegnanti la scuola deve ricorrere al personale ausiliario, ma ha innanzi tutto
enunciato, in conformità con l’orientamento costante di questa Corte (Cass.
5424/86, 18 maggio 1982, Albano), il principio generale, che l’istituto di
istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni
per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro
almeno potenziale della vigilanza dei genitori o di chi per loro.
Il richiamo alle funzioni di sorveglianza che possono essere affidate al
personale ausiliario o all’eventuale collocazione degli alunni in altre classi,
nel caso di assenza dell’insegnante per l’intera lezione, nell’economia della
decisione hanno funzione meramente esemplificativa delle possibili modalità
concrete di adempimento del dovere di sorveglianza degli alunni minorenni, che
resta di carattere generale e assoluto, tanto che, come ritenuto dalla citata
sentenza n. 5424/86, non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite
dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa
trovarsi in situazione di pericolo. Tale dovere pertanto permane per tutta la
durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per la
semplice assenza dell’insegnante che dovrebbe tenere la lezione, in quanto,
contrariamente a quanto assume la ricorrente, tale assenza non costituisce
certamente un fatto eccezionale, ma normale e prevedibile.
Né incombeva alla corte territoriale farsi carico di dimostrare che in
concreto il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni era suscettibile di
adempimento, spettando all’amministrazione piuttosto l’onere di allegare e
dimostrare l’esistenza di circostanze che rendevano in concreto impossibile tale
adempimento.
Quanto, poi, alla esistenza del nesso di causalità tra la violazione del
dovere di sorveglianza imputata all’amministrazione e l’evento lesivo, la corte
territoriale ha accertato, con giudizio di fatto in questa sede non censurabile,
perché immune da vizi logici e giuridici, che nel quartiere in cui l’evento si è
verificato, privo di case e periferico, erano abbastanza frequenti episodi del
genere e che la madre del minore ogni giorno andava a prelevare il figlio a
scuola proprio perché temeva che potesse essere oggetto di aggressioni.
Pertanto la corte territoriale ha fornito adeguata e corretta motivazione
della prevedibilità dell’evento e quindi della sussistenza del nesso di
causalità.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M. | Inizio Svolgimento del processo Motivi della decisione |
La Corte rigetta il ricorso.