Attenzione. Il calcolo viene effettuato per le
pensioni che maturano dal primo gennaio 2012 in base alla legge
214/2011 (decreto Monti o salva-Italia)
ed alle relative circolari dell'Inps per lavoratori
privati e
dipendenti pubblici. Tiene
conto anche del cosiddetto "decreto milleproroghe" (legge
14/2012); non sono stati inseriti per
il momento il pensionamento flessibile per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 e
le norme più favorevoli per i lavori usuranti, mentre sono già contemplate le
eccezioni per i lavoratori che avrebbero conseguito il diritto alla pensione nel
2012. Per le pensioni il cui diritto matura fino al 31 dicembre 2011 il calcolo
viene invece effettuato in base a norme e tabelle contenute nelle leggi
247/07,
122/2010,
111/2011,
148/2011, ed alle relative circolari
(in particolare
Inps 60/2008, Inpdap 7/2008,
Inps 126/2010).
- Il programma di calcolo suppone la prosecuzione dell'attività lavorativa e il
regolare accredito dei contributi dalla data indicata a quella in cui si
consegue la pensione, a meno che alla riga "Contributi dopo la data indicata"
venga selezionato "si interrompono".
- Il programma ricerca sempre la data effettiva di pensionamento più vicina. È
però possibile selezionare "nessuna decurtazione" per scegliere una data in cui
non vengano applicate riduzioni dell'importo dell'assegno.
- Nel calcolo è inclusa l'opzione offerta alle lavoratrici (fino al 2015) di
conseguire a 57-58 anni la pensione di anzianità nel sistema contributivo.
Questa è in molti casi la soluzione di uscita più ravvicinata; per fare in modo
che sia applicata selezionare "sì se anticipa l'uscita" alla riga "Opzione
contributivo (donne)".
- I contributi effettivi sono quelli definiti tali nel decreto milleproroghe ai
fini del conseguimento di una pensione anticipata senza riduzioni, fino al 2017.
A questo scopo non valgono, ad esempio, i contributi da riscatto. Il programma
considera invece tutti effettivi i contributi ai fini della pensione di
anzianità con 35 anni, anche se in realtà in questo caso andrebbero esclusi
quelli figurativi per disoccupazione ordinaria e malattia.
- Per le pensioni il cui diritto è maturato nel 2011: una volta trascorsi i 12 o
i 18 mesi richiesti rispettivamente per dipendenti e autonomi, la pensione
decorre dal primo giorno del mese successivo nel caso di pensione Inps, dal
giorno immediatamente successivo per i dipendenti pubblici con l'Inpdap.
- Dove richiesta, viene indicata la quota minima raggiunta ai fini del diritto
alla pensione. Le quote (come chiarito ad esempio dall'Inps con la circolare
60/2008) si intendono raggiunte anche con l'utilizzo di frazioni di anno. Per la
pensione di vecchiaia e quella di anzianità con 40 anni di contributi non è
richiesta alcuna quota.
- Dal 2013 entrano in vigore le norme che innalzano automaticamente i requisiti
di età in base all'allungamento dell'aspettativa di vita. I nuovi requisiti
saranno stabiliti dopo la verifica degli effettivi andamenti demografici; qui si
adottano quelli ipotizzati fino al 2065 nello scenario demografico Istat
centrale base 2011. Inoltre si suppone che i mesi vengano calcolati in quanto
tali e non trasformati in giorni: ad esempio dal 25 febbraio tre mesi si
intendono passati il 25 maggio e non il 26 (cioè 90 giorni dopo).
- Per le pensioni anticipate i mesi di contributi sono traformati in settimane
sulla base delle indicazioni provvisorie dell'Inps.
- Per i lavoratori del settore scuola la finestra di uscita coincide sempre con
l'inizio dell'anno scolastico, quindi l'1 settembre.
- Per i dipendenti pubblici, l'Inpdap considera raggiunto il requisito dei 40
anni di contributi con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio.