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  Articolo n. 1146 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 800 letture
CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 1° SETTEMBRE 2014 - INDICAZIONI DELL'USR PUGLIA
Postato Venerdì, 10 Gennaio 2014, ore 14:48:34 da Amministratore

PENSIONI
Pensione
Di seguito la nota dell'USR Puglia n.295 del 10 gennaio 2014 contenente indicazioni sulle cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2014 ...




 






Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola


Prot. AOODRPU n.295       Bari,  10 gennaio 2014

il dirigente: Corrado Nappi



 
ai   dirigenti degli ambiti territoriali dell’ USR Puglia
loro sedi

ai  dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Puglia
loro sedi-

al   sito web
                                                                             
e,p.c.

alle Segreterie regionali delle OO.SS. del personale
 dell’Area V della dirigenza scolastica e
 del Comparto scuola
loro sedi


 
Oggetto: D.M. n. 1058 del 23 dicembre 2013 (diramato con nota AOODPIT n.2855 del 23 dicembre 2013) - Cessazioni dal  servizio dal 1°settembre 2014.



Si fa riferimento alla nota AOODPIT n.2855 del 23 dicembre 2013 – disponibile nella sezione news intranet MIUR – con la quale l’Amministrazione centrale ha diramato il D.M. n. 1058 del 23 dicembre 2013 e le istruzioni operative per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1.9.2014, richiamando le vigenti disposizioni legislative che stabiliscono i requisiti che è necessario possedere per conseguire il diritto al trattamento di pensione.


1. Requisiti anagrafici e contributivi per accedere al trattamento pensionistico

Come è noto la normativa pensionistica contenuta nell’art.24 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni il legge n. 214 del 22.12.2011, divide il personale in due categorie:

a) quella che alla data del 31.12.2011 aveva maturato i requisiti contributivi  per l’accesso al pensionamento vigenti prima della riforma, a cui continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni;

b) quella che alla predetta data del 31.12.2011 non aveva  conseguito gli stessi requisiti, a cui si applica il nuovo trattamento pensionistico.


Pertanto, per la prima categoria sub a), in virtù di quanto disposto  dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007,  i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere  ottenuto sommando ulteriori  frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì , indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della legge n. 243/2004 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1 settembre 2014 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti  entro il 31 dicembre 2013. Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti,  della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della Legge 148/2011

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia  si evidenzia che, secondo quanto previsto dai commi 3 -seconda parte- e 14 dell’art.24 della legge 22.12.2011 n. 214  e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012, che del D.L. n.101 del 2013 convertito nella legge 125 del 2013, dovranno  essere collocati a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in  servizio) tutti coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota 96”)  e compiono i 65 anni di età entro il 31 agosto 2014.

Invece, per il personale di cui alla seconda categoria sub b) per l’anno 2014 le regole da applicarsi sono:
per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2014 -vale a dire nati sino al 31maggio 1948- (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2014 invirtù della disposizione prevista dall’art. 59, c.9 della Legge 449/97, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi , a domanda, solo al compimento di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2014, senza operare alcun arrotondamento. Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma  prevede  una penalizzazione.



2. Termini per la presentazione delle domande  intese alla cessazione o alla prosecuzione del rapporto di lavoro

Per quanto riguarda le modalità per l’attribuzione del trattamento di quiescenza, è opportuno evidenziare che il precitato DM n.1058 del 2013 ha fissato, per tutto il personale del comparto scuola, il termine del 7 febbraio 2014  per presentare le domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 07.02.2014 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2014.

Sempre entro la medesima data del 7 febbraio 2014 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 7 febbraio 2014  si applica anche al personale che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96, intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.  Tale richiesta va formulata con unica istanza.

Si precisa, al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli interessati, la possibilità di presentare separatamente una istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del  rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, nonostante le operazioni vengano effettuate  in  tempi  diversi e diversi  siano  i  presupposti  giuridici  per  l’accettazione  delle stesse.

Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate  circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).


2.1 Presentazione e gestione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

• Il personale dirigente scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione, utilizza  la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e costituirà l'unica modalità dì presentazione delle istanze e sostituirà in tutti i casi il formato cartaceo.
 Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.
Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.
 L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o dalle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.
Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge 183/2011.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.
Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto, ai sensi dell’art. 72, comma 11, della legge 133/2008.
 
• Il personale non di ruolo presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.


Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo il 30 marzo 2014 e,  comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola

Successivamente gli Uffici scolastici territoriali  potranno apportare le modifiche che si renderanno necessarie.
Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione ex INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente  all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
3) presentazione telematica  della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.


2.2 Applicazione art. 72 c. 11 della legge 133/2008.

Dal nuovo quadro normativo in materia di trattamenti pensionistici di cui all’art.24 della legge 22.12.2011, n.214, ed in particolare dal disposto del comma 20, si evince chiaramente che l’Amministrazione può procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di sei mesi, al compimento, entro il 31 agosto 2014, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini, pur non avendo raggiunto il 65° anno d’età.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Ai fini dell’applicazione della normativa in rassegna è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale. 

 Pertanto, per assicurare uniformità di comportamento, si impartiscono le seguenti istruzioni operative.

I dirigenti degli uffici scolastici provinciali, competenti in materia di computo e ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici, sulla scorta dell’attività preparatoria messa in atto nei mesi scorsi secondo le indicazioni di questa Direzione generale, comunicheranno, con la massima urgenza e, comunque, entro il 31 gennaio p.v. alle istituzioni scolastiche gli elenchi nominativi del personale docente, educativo ed ATA con anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini alla data del 31.08.2014, sul presupposto dell’appartenenza a classe di concorso, posto o profilo per i quali si registrano esuberi al 1.9.2013 o si prevedono al 1.9.2014.


I dirigenti scolastici  sono tenuti entro e non oltre il 28 febbraio p.v. a dare il formale preavviso di risoluzione  del rapporto di lavoro dal 1°settembre successivo al personale con meno di 65 anni  al 31 agosto 2014 che risulta incluso nei suddetti elenchi.
Invero, stante il disposto del comma 14 del citato art. 24, il restante personale  maschile e femminile con la stessa anzianità contributiva al 31.12.2011 e con 65 anni d’età compiuti entro il 31.8.2014, da tale data verrà collocato a riposo d’ufficio per limiti d’età, senza necessità di alcun preavviso.


2.3  permanenza in servizio oltre il 65° anno d’età: applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Per l’applicazione del comma 7 dell’art. 72 rimangono fermi i criteri stabiliti dalla direttiva ministeriale n. 94 del 4 dicembre 2009 adottata sulla base delle indicazione di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Preme sottolineare che l’istanza di trattenimento in servizio è soggetta a valutazione discrezionale e quindi può anche  non essere accolta dal datore di lavoro. La valutazione deve tener conto di alcune condizioni oggettive: le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e l’efficiente andamento dei servizi.

Inoltre, vale ricordare che l’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha  equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni a nuove assunzioni, che  dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Pertanto, tenuto conto anche della precitata direttiva ministeriale n. 94 del 4 dicembre 2009, i competenti dirigenti scolastici comunque  non dovranno accogliere le domande:
- di coloro che abbiano raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni  al 31.12.2011;
- di coloro che ricoprono profili, posti o cattedre relative a classi di concorso, per le quali si registrano esuberi al 1.9.2013 o per le quali si prevedono al 1.9.2014;
- di coloro che appartengono ad organici provinciali relativi a classi di concorso che possono saturarsi per effetto di provvedimenti di utilizzazione di personale appartenente a classe  di concorso affine già satura (per  esempio organici relativi alle classi di concorso 43 e 50, nei quali è possibile utilizzare docenti della classe 51 o 52 o della scuola primaria forniti di abilitazione per la scuola secondaria).

Nell’allegata tabella (all.1) è rappresentata la situazione dei ruoli provinciali, nei quali si riscontrano le situazioni di esubero al 1.9.2013. Un particolare cenno va fatto ai ruoli dei direttori dei SGA per i quali si riscontra una marcata situazione di soprannumero al 1°settembre 2013.

  I dirigenti degli uffici territoriali daranno diretto riscontro ai singoli dirigenti scolastici, che ritenessero di fare richiesta per iscritto, se si prevede esubero per  il ruolo di appartenenza dei dipendenti interessati alla proroga.

 Negli altri casi in cui manca l’obbligatorietà del rigetto, i dirigenti scolastici faranno un prudente esercizio del potere discrezionale come richiesto, non trascurando il disposto del precitato comma 31 dell’art.9 della legge 122 del 2010.

È utile evidenziare che la normativa in argomento ha profondamente modificato l’art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94.

Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. In particolare, nel 2014 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2014 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. Mentre non opera più la facoltà di rimanere in servizio oltre i limiti d’età per conseguire il massimo della pensione. (art. 509 comma 2) (cfr  Circolare Funzione Pubblica  n. 2 del 8 marzo 2012)

Tutte le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate dai dirigenti scolastici agli Uffici scolastici territoriali che, a loro volta, le segnaleranno all’Ufficio IV di questa Direzione Generale , divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre il 31 marzo 2014.



3. Cessazione dirigenti scolastici

Per quanto  riguarda i dirigenti scolastici va evidenziato che la materia è disciplinata dai CCNL 11/04/2006 dell’area V della dirigenza (cfr. artt. 27, e ss.) e dal CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010 (cfr. art. 12 che ha sostituito l’art. 28 del CCNL 11/4/2006), che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni.
Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
 
Gli adempimenti amministrativi rientrano nella competenza degli Uffici di ambito territoriale, fatta eccezione per le domande di permanenza in servizio oltre il 65°anno d’età, che rientrano nella competenza dell’Ufficio IV di questa Direzione generale. A tal proposito si evidenzia che non sarà possibile disporre per il prossimo anno scolastico alcuna permanenza in servizio, stante l’esigenza –evidenziata anche nella ministeriale 2855 del 23.12.2013-  di mantenere la disponibilità dei posti per le  immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento dell’ultima  procedura concorsuale di cui al ddg 13.7.2011.

L’Ufficio scolastico provinciale competente  accerterà  la  sussistenza del  diritto  a  percepire  il trattamento  pensionistico  e  comunicherà  agli  interessati  l’eventuale  mancata  maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.  In tale ultimo caso i dirigenti  hanno facoltà  di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali si segnala la necessità di trasmettere, con sollecitudine, a questa Direzione Generale - Uff. IV, l’elenco dei dirigenti scolastici collocati a riposo per limiti d’età a decorrere dal 01.09.2014 con corrispondente analitica anzianità contributiva di ciascuno, nonchè  copia delle determinazioni adottate nei confronti dei dirigenti scolastici in ordine alla cessazione a qualsiasi titolo.

I dirigenti scolastici sono invitati ad attenersi scrupolosamente all’applicazione delle disposizioni e ai termini richiamati nella presente nota.


  
    IL DIRIGENTE            
F.to Corrado Nappi

 
 
 
 
  
 





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