ASSENZE PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI - NOTA DEL MIUR
Postato Domenica, 27 Aprile 2014, ore 18:48:42 da Amministratore |
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 Il Capo Dipartimento MIUR per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, dott.ssa Sabrina BONO, ha firmato la nota Prot. n. 5181 del 22/4/2014 avente per oggetto: " Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - art. 4 comma 16 bis - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici." ...
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali Uff. IV
Prot. n. MPIAOODGRUREG.UFF./ 5181 Roma, 22/4/2014
A tutti gli Uffici Centrali e Periferici del Ministero LORO SEDI
Con circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, registrata alla Corte dei Conti il 19 marzo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indirizzi applicativi sull’art. 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall’art. 4, comma 16 bis, del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, per quanto attiene alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei pubblici dipendenti. Si trasmette pertanto la circolare in argomento, sottolineando in particolare quanto segue: 1. per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali (art. 18 CCNL 16.5.1995) o di istituti contrattuali similari o alternativi (permessi brevi di cui all’art. 20 del CCNL 16.5.1995 ( perchè fa riferimento al contratto del 1995? booh!) o riposi compensativi di cui agli artt. 26 e 27 CCNI 16.5.2001, integrativo del CCNL 16.2.1999). In assenza di ulteriori specifiche indicazioni in merito, si ritiene che, nell’ipotesi in cui l’assenza si verifichi prima dell’entrata in servizio del dipendente, il computo della durata della medesima dovrà effettuarsi riferendosi all’orario di ingresso al lavoro in ciascun ufficio, fermo restando il principio di flessibilità in entrata. 2. La giustificazione dell’assenza, nelle ipotesi in cui sia necessaria per poter usufruire dell’istituto richiesto (ad es. permessi per documentati motivi personali), deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza, v. p. 2 circolare Funzione Pubblica, cpv. 3 e 4). In alternativa, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello inserito nella circolare ed allegato alla presente. 3. Se le visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sono concomitanti con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente, troveranno applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia. In tali casi, il medico (individuato ai sensi dell’art. 55 septies, comma 1, del d.lgs 165/01) redigerà pertanto la relativa attestazione di malattia, comunicandola all’amministrazione secondo le consuete modalità (cfr. Circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI 2010). In assenza di ulteriori specifiche indicazioni sulla circolare, si ritiene che la situazione di “concomitanza” possa riferirsi tanto ai casi di accertamenti diagnostici tali da compromettere la capacità lavorativa del dipendente, quanto ai casi in cui il dipendente, già in situazione di incapacità lavorativa, debba essere sottoposto a visita (ad es. visita di controllo nel periodo di convalescenza successivo ad un intervento chirurgico). La circolare prevede invece espressamente le ipotesi in cui, a causa delle patologie sofferte, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro. In tali casi, a fini di semplificazione, per poter usufruire dell’assenza per malattia si ritiene sufficiente anche un’unica certificazione del medico curante, redatta in forma cartacea, che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Tale certificazione, da presentare prima dell’inizio delle terapie, dovrà essere integrata, di volta in volta, dalle singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie per ciascuna giornata. In tali casi, l’attestazione di presenza – redatta secondo le modalità di cui al punto 2 – dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante. Eventuali ulteriori chiarimenti interpretativi potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio4dgru@istruzione.it. Si ringrazia per la collaborazione. f.to Il Capo Dipartimento Dott.ssa Sabrina BONO
Lo SNALS-CONFSAL ritiene che non è applicabile al comparto scuola la circolare 2/2014 del Dipartimento della Funzione pubblica ( vedi nostro precedente articolo) Lo SNALS-CONFSAL aveva chiesto un incontro urgente con il Capo Dipartimento, Dr. Luciano Chiappetta, al fine di concordare una circolare alle istituzioni scolastiche che tenga conto della specificità del vigente CCNL del comparto scuola e garantisca la tutela della esigenze del personale legate alla tutela della salute.
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