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  Articolo n. 1969 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 777 letture
QUOTA 96: GRANDE SUCCESSO DEL SINDACATO SNALS - È STATO VINTO IL RICORSO CHE LO SNALS AVEVA PROPOSTO AI PROPRI ISCRITTI
Postato Martedì, 11 Novembre 2014, ore 17:43:04 da Amministratore

PENSIONI


Il giudice riconosce ai ricorrenti il diritto a essere collocati in quiescenza, a far data dal 1 settembre 2012. 
La SENTENZA OTTENUTA dall’Ufficio legale SNALS DI SALERNO costituisce un PRECEDENTE UNICO. ...






Il segretario provinciale dello SNALS di Salerno, Antonio Gallotta, comunica il grande successo ottenuto dall"Ufficio legale dello Snals di Salerno con la sentenza n. 4216 del 3/11/14. È stato vinto il ricorso che lo Snals aveva proposto ai propri iscritti.

Il giudice dott.ssa Laudati ha riconosciuto il diritto a 42 docenti, difesi dagli avv. Elda Izzo e Sara Falletta, di essere collocati in quiescenza a far data dal 1 settembre 2014. Secondo quanto si legge nel dispositivo di sentenza emesso dal giudice del lavoro di Salerno, il ricorso dei 42 docenti salernitani “deve essere accolto e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data 1/9/2012”. 

La sentenza ottenuta dall’Ufficio legale Snals di Salerno costituisce un precedente unico e potrebbe riaprire le speranze per il pensionamento di questi lavoratori della scuola che, dopo la riforma Fornero, si sono visti prolungare la permanenza a lavoro a seguito di un “errore” normativo.

La sentenza:

TRIBUNALE DI SALERNO - Sentenza 03 novembre 2014, n. 4216

Pubblico impiego - Comparto istruzione - Requisiti anagrafici e contributivi - Collocamento in quiescenza - Diritto a partire dal primo settembre 2012

 
Ragione di fatto e di diritto
 
Con ricorso (in riassunzione) depositato in data 11.10.2012, i ricorrenti come in premessa epigrafati, nella loro qualità di docenti attualmente in servizio, convenivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ritenendo sussistente il loro diritto alla pensione dal 31.8.2012 in forza di quanto delineato dal sistema ante d.l. 201/11 conv. in L. 214/11. 
L’art. 24 d.l. 201/11, al comma 3, individua quale elemento discriminante del regime applicabile la data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva alla data del 31.12.2011: per coloro che hanno maturato il diritto entro tale termine vale il vecchio regime, per gli altri il regime successivo. 
La circolare n. 2 dell’8.3.2012 del Dip. Funzione Pubblica al punto 6) prende in esame la particolarità del comparto scuola affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio.
Orbene, condividendo quanto già statuito da parte della giurisprudenza di merito, ad avviso dell’ufficio detta circolare appare in linea con il testo della citata legge la quale si occupa esclusivamente della riforma dei requisiti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, e dunque dei fatti costitutivi del diritto a pensione, modificando le regole stabilite in precedenza con riferimento all’età ed all’anzianità contributiva.
Non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa). 
La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa. 
Questo è quanto accade nel comparto scuola laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie. 
Di questa sfasatura dà atto la circolare n. 2/12 che evidenzia che nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto a differenza di altri comparti, per cui il dipendente - pur avendo maturato i requisiti costitutivi del diritto a pensione al 31.12.2011 - deve aspettare la fine dell’anno scolastico che termina il 31.8.2012. 
Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene "imposto" di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso deve esser accolto e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell’1.9.2012.
Spese di lite compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale In materia.
 
P.Q.M.
 
1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accertata e dichiara il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data dell’1.9.2012;
2) Compensa le spese di lite.
Motivi contestuali.






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