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  Articolo n. 2030 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 548 letture
ACCESSO E DECADENZA DALLA FRUIZIONE DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI-ASPI IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO. VALUTAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ACCREDITATA A SEGUITO DELLA FRUIZIONE DELLE PREDETTE INDENNITÀ - CIRCOLARE INPS
Postato Mercoledì, 31 Dicembre 2014, ore 13:41:22 da Amministratore

PREVIDENZA

inps


L'art. 2, comma 40, lett. c), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) prevede, tra le altre, quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato"....



Poiché, la previsione normativa sopra richiamata, introdotta dalla legge di riforma nell’ambito della disciplina delle “nuove” indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, differisce sostanzialmente dalle disposizioni previgenti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti, a riguardo l’INPS, con la circolare n. 180 del 23/12/2014, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, ha fornito specifiche precisazioni. Nel rinviare per l’esaustività dell’argomento al testo ufficiale della suddetta circolare, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa:

Accesso e decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
a) Soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni. Per effetto della disposizione sopra richiamata  il lavoratore – al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato - non può accedere alle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, ovvero, decade dalle predette prestazioni in corso di fruizione. L’applicazione di questo criterio non pone problemi per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti, per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata con età pari o superiore a 62 anni. Pertanto, vanno respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, in quanto i soggetti che percepiscono indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle predette indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
b) Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni. I soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni, possono fruire delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI fino al compimento di 62 anni di età in assenza di domanda di pensione anticipata. Detti soggetti, pertanto, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62simo anno di età, senza riduzioni percentuali. Invece, i soggetti in possesso del prescritto requisito contributivo che presentano domanda di pensione anticipata prima del mese precedente quello di compimento del 62simo anno di età decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione (data di decorrenza della pensione anticipata).
c) Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni ed ai quali si applica l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i.. In virtù dell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i., la riduzione percentuale della pensione anticipata, prevista dall’art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 per chi accede alla stessa con età inferiore a 62 anni, non si applica limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con riferimento ai soggetti con età inferiore a 62 anni, devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo che, per effetto dell’applicazione del sopra richiamato articolo 6, comma 2-quater, non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata. Per tali soggetti, qualora all’esito dell’istruttoria della domanda di pensione anticipata dovesse risultare applicabile la riduzione percentuale del trattamento pensionistico l’INPS, avrà cura di informare gli interessati della facoltà di chiedere il riesame del provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, previa rinuncia alla domanda di pensione anticipata. Poiché, i titolari di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI possono svolgere attività lavorativa con conseguente sospensione delle predette indennità, può verificarsi che a seguito dell’accredito della contribuzione relativa alla predetta attività lavorativa, i soggetti in questione con età inferiore a 62 anni, raggiungano il requisito contributivo che, per effetto dell’applicazione del sopra richiamato articolo 6, comma 2-quater, non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata. In tali casi i predetti soggetti decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del predetto requisito contributivo.
d) Soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni  in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.. Tali soggetti, raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso. Pertanto, devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità (data di apertura della c.d. finestra di accesso).

I chiarimenti sopra forniti si applicano:

  1. ai soggetti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 (articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.);
  2. ai soggetti che, ancorché maturino i requisiti pensionistici successivamente al 31 dicembre 2011, appartengono ad una delle categorie dei lavoratori beneficiari delle c.d. salvaguardie pensionistiche;
  3. ai soggetti non vedenti di cui all’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste;
  4. ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% di cui all’art. 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste;
  5. ai soggetti che accedono alla pensione in totalizzazione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i.;
  6. alle lavoratrici che in via sperimentale possono accedere entro il 2015 al trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, avendo optato ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i..

e) Soggetti iscritti alla Gestione Pubblica, al Fondo Speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane  S.p.a., al Fondo di Quiescenza Poste. Tali soggetti decadono dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI dal giorno successivo a quello di perfezionamento dei requisiti previsti nelle già specificate tipologie di pensione e quindi -,alla prima decorrenza utile della pensione. Pertanto vanno respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI nei casi in cui le indennità in esame abbiano la medesima decorrenza del trattamento pensionistico.

Valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a seguito della fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini–ASpI.
A norma dell’art. 2, comma 10, della legge n. 92 del 2012, i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, mentre non sono utili ai fini del diritto a pensione nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa.
La contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità.







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