Il TAR Lazio, con sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015 annulla la C.M. 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche e ha affermato che l'Amministrazione non può emanare una circolare ministeriale per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto. ...
Dal nostro Ministero era già giunto il chiarimento circa le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (vedi nostri precedenti articoli). Lo SNALS-CONFSAL aveva sempre sostenuto che non era applicabile al comparto scuola la circolare 2/2014 del Dipartimento della Funzione pubblica, ma molti dirigenti scolastici non consideravano assenze per malattia quelle relative a visite mediche e specialistiche, ma permessi retribuiti.
Il TAR del Lazio, su ricorso della FLC CGIL, dichiara illegittima la circolare del MEF e la annulla.
A riguardo, il TAR sostiene che:
un soggetto può sottoporsi a indagini diagnostiche per mero fine esplorativo nonché a visita medica a mero scopo preventivo e/o di controllo di uno stato di buona salute;
in caso di effettiva patologia e in ogni altro caso in cui il medico curante, a sua discrezionale valutazione tecnica, ritiene una (sia pure temporanea) inabilità al lavoro del dipendente, l’assenza è giustificata a titolo di malattia con la produzione della relativa attestazione e tale circostanza si manifesti certamente ogni qual volta il dipendente debba effettuare esami diagnostici, terapie, visite e il medico curante ritenga sussistente uno stato patologico o gli esami e le terapie abbiano essi stessi carattere invalidante;
né la circolare, né la legge hanno inteso sopprimere l’istituto dell’assenza per malattia, che continua ad essere applicabile, così come continuano ad essere applicabili, in tal caso, l’art. 71 della
Legge 133/2008 nonché le norme dei CCNL sul punto;
la volontà del legislatore, nell’utilizzare la parola “permesso” in luogo di “assenza”, non può che essere ricondotta all’istituto giuridico rappresentato dai “permessi” e non all’istituto dell’assenza per malattia, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un controllo medico non necessariamente presuppone la presenza di una patologia in atto e quindi una certificazione medica che la attesti;
la novella legislativa esaminata non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia previsione della disciplina contrattuale di riferimento.