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  Articolo n. 2650 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 549 letture
FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE IN MODALITÀ ORARIA - CUMULABILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE FRUITO IN MODALITÀ ORARIA CON ALTRI RIPOSI O PERMESSI - CHIARIMENTI - MESSAGGIO INPS
Postato Mercoledì, 02 Dicembre 2015, ore 18:34:37 da Amministratore

PREVIDENZA

congedi parentali


A seguito di numerose richieste pervenute, si fa presente che sulla fruizione del congedo parentale in modalità oraria prevista dal D. Lgs n. 80 del 15/6/2015, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge delega n. 183/2014 (Job Act), è intervenuta l’Inps con la circolare n. 152 del 18/8/2015 ...



A riguardo, in tale disposizione viene precisato che:

  • la modalità di fruizione oraria del congedo parentale, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite istruzioni con circolari n. 17 del 26/1/82, n. 109 del 6/6/2000, n. 8 del 17/1/2003;

  • l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto restano invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo;

  • i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera, mensile, oraria) e pertanto, giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva;

  • se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con compresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa (ved. precedenti messaggi n. 28379 del 25/10/2006 e n. 19772 del 18/10/2011);

  • il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento o nei giorni in cui il genitore fruisce dei permessi orari per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104/92. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità;

  • ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero;

  • l’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto, il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Si precisa, infine, che le modifiche in materia di congedi parentali apportate con il D. Lgs n. 80 del 15/6/2015, sono state rese definitive ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto L.vo 14/9/2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10/12/2014, n. 183”.


 

CUMULABILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE FRUITO IN MODALITÀ ORARIA CON ALTRI RIPOSI O PERMESSI – CHIARIMENTI – MESSAGGIO INPS

L’Inps, con il messaggio n. 6704 del 3/11/2015, fa seguito alla circolare n. 152 del 18/8/2015 con la quale ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
A riguardo, viene puntualizzato che:

  • l’incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa;

  • il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti;

  • il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U), anche se richiesti per bambini differenti;

  • è invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, quando fruiti in modalità oraria;

  • in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria;

  • la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal succitato comma 1 ter.

Si riporta di seguito la tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate, riportata nel suddetto messaggio:

 

Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)

Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)

non compatibile

Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)

non compatibile

Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)

non compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)

compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)

compatibile







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