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  Articolo n. 2709 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 555 letture
LEGGE DI STABILITA' 2016 - PROVVEDIMENTI PER LA SCUOLA
Postato Lunedì, 25 Gennaio 2016, ore 00:00:00 da Amministratore

NORMATIVA E POLITICA
legge di stabilità

Nella G.U. - serie generale n. 302 del 30/12/2015 – supplemento ordinario n. 70 – è stata pubblicata la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
Tale legge, composta da un unico articolo suddiviso in 999 commi, è entrata in vigore l’1/1/2016.
Si evidenziano, di seguito, i commi salienti che riguardano la scuola ed il pubblico impiego ...




comma 205 (congedo padre lavoratore):
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi  dalla  nascita  del  figlio,  nonché  il congedo  facoltativo  da  utilizzare   nello   stesso   periodo,   in alternativa alla madre  che  si  trovi  in  astensione  obbligatoria, previsti  in  via  sperimentale  per  gli  anni  2013,  2014  e  2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno  2016  ed  il  congedo obbligatorio e' aumentato a due giorni,  che  possono  essere  goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi  congedi,  obbligatorio  e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  22  dicembre  2012,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Alla  copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in  24  milioni  di euro per l'anno 2016,  si  provvede  quanto  a  14  milioni  di  euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

commi 217/218 (reclutamento dirigenti scolastici):
217. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:   
«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si  realizza  mediante corso-concorso  selettivo  di  formazione   bandito   dal   Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   sentito   il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti  i  posti  vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in  materia  di assunzioni di cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al  corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero  superiore  a  quello  dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento,  determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed  educative  statali  in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero  di  laurea conseguita in base al  previgente  ordinamento,  che  abbia  maturato un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno  cinque anni. E' previsto  il  pagamento  di  un  contributo,  da  parte  dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva  e  comprende  una  o  piu'  prove scritte, cui sono  ammessi  tutti  coloro  che  superano  l'eventuale preselezione, e una prova orale,  a  cui  segue  la  valutazione  dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari  e  con  metodi didattici  compatibili   con   l'attivita'   didattica   svolta   dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico  didattico.  Le spese di viaggio e alloggio  sono  a  carico  dei  partecipanti.  Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della ricerca sono definite le modalita'  di  svolgimento  delle  procedure concorsuali, la durata del  corso  e  le  forme  di  valutazione  dei candidati ammessi al corso».   
218. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128, sono apportate le seguenti modificazioni:     
a) il comma 2 e' abrogato;     
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   
«3. Le risorse poste nella disponibilita'  della  Scuola  nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli  dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di  spesa  per  l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.   Il   Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 

comma 222 (organico comparto scuola e AFAM):
222. Per il comparto scuola e AFAM,  nonche'  per  le  universita', continuano  a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline   di settore.

commi 230/232 (aumento fondo funzionamento scuole di 23,5 mln euro e posticipo “school bonus”):
230. Il Fondo per il funzionamento delle  istituzioni  scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27  dicembre  2006,  n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di euro 23,5 milioni per l'anno 2016.
231. All'articolo 1 della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 145, la parola: «2014» e' sostituita dalla  seguente: «2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»;
    b) al comma 150, le parole:  «2016»,  «2017»,  «2018»,  «2019»  e «2020»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:   «2017», «2018», «2019», «2020» e «2021».
  232. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 230, pari ad  euro  23,5 milioni per l'anno 2016, si provvede,  quanto  a  euro  7,5  milioni, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal  comma  231  e, quanto  a  euro  16  milioni,  mediante  versamento  all'entrata  del bilancio dello Stato delle  somme  giacenti  nel  conto  corrente  n. 53823530  presso  la  societa'  Poste  italiane  Spa.  Gli  ulteriori risparmi di spesa derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 202,  della  legge  13  luglio 2015, n. 107. Nelle more del versamento delle somme di cui  al  primo periodo  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato,   il   Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione  del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma  601,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16  milioni  di  euro  al netto di quanto effettivamente versato.

comma 236 (trattamento accessorio non superiore al 2015):
236. Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi degli articoli 11 e 17  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con particolare   riferimento   all'omogeneizzazione   del    trattamento economico fondamentale e accessorio  della  dirigenza,  tenuto  conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º  gennaio  2016 l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni,  non   puo'   superare   il   corrispondente   importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio, tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente.

comma 257 (proroga in servizio per impegnati in progetti innovativi):
257. Al fine di assicurare continuita' alle attivita' previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita' dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo' chiedere di essere autorizzato al  trattenimento  in  servizio retribuito per non piu' di due anni. Il trattenimento in servizio e' autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal  direttore generale  dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 258 (fondo acquisto libri di testo e altri materiali):
258. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, e' istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonche' di assegnazione e di erogazione dello stesso.

comma 264 (salvaguardia per beneficiari congedo assistenza disabili/estensione “opzione donna”):
 264. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1º settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  

comma 298 (cumulo riscatto laurea con congedo parentale);

commi 466/467 (risorse 300 mln euro per rinnovo contratti 2016/2018);

commi 494/520 (acquisto beni e servizi);

comma 626 (restituzione giacenze scuole al 31/12/2012);

comma 636 (divieto acquisto auto di servizio);

comma 637 (iva ridotta per pubblicazioni);

commi 657/658 (scuola nazionale dell’Amministrazione);

comma 717 (fondo per realizzare scuole innovative);

commi 898/899 (utilizzo contante fino a 2999,99 euro);

commi 900/901 (pagamento importi minimi anche con carte di debito o credito)

 






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