
L’INPS, con la circolare n. 44 del 29/2/2016, ha fornito istruzioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, introdotto con l’art. 1, comma 298, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità).
In particolare, in tale disposizione viene precisato che:
la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento a periodi antecedenti all’1/1/2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dall’1/1/2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedente a tale data;
il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore all’1/1/2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca;
le domande presentate prima dell’1/1/2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data dell’1/1/2016, con onere calcolato alla predetta data;
le sedi INPS dovranno provvedere con sollecitudine alla definizione delle istanze, informando gli interessati che l’onere di riscatto viene calcolato alla data dell’1/1/2016, per effetto dell’art. 1, comma 298, della legge n. 208/2015.
Il testo della suddetta circolare