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  Articolo n. 2823 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 2667 letture
COMPENSO AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI INCARICATI DI SVOLGERE LE MANSIONI DI DSGA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI O DISPONIBILI - SOLLEVATA QUESTIONE LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 1, COMMI 44 E 45, DELLA LEGGE N. 228/2012
Postato Mercoledì, 23 Marzo 2016, ore 15:19:14 da Amministratore

MOF FIS RISORSE STIPENDI

Nei commi 44 e 45, dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), è previsto che, a decorrere dall’a.s. 2012/2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di DSGA per la copertura di posti vacanti o disponibili compete il compenso in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali ed amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato. ...



In sede di confronto al tavolo tecnico MIUR/OO.SS. firmatarie del CCNL scuola, istituito per dipanare le questioni amministrative-contabili riguardanti il trattamento economico spettante al personale della scuola, insistentemente è stata chiesta da tutte le OO.SS. una specifica nota a riguardo finalizzata a chiarire in maniera uniforme l’applicazione dei suddetti commi ed evitare indebiti recuperi nei confronti di coloro che con lo stipendio in godimento ed il possesso della posizione economica superano l’iniziale dello stipendio previsto per il profilo di DSGA.

Tale fattispecie si realizza ad esempio, nel caso dell’assistente amministrativo inquadrato nella fascia stipendiale anni 28/34 con stipendio di € 21.865,56, titolare anche di 2° posizione economica (€ 1.800,00). Il totale stipendio più posizione economica (€ 21.865,56 + € 1.800,00= € 23.665,96) è superiore di € 1.582,86 rispetto all’iniziale di € 22.073,10 del DSGA, non riassorbibile neanche con la differenza (€ 976,00) tra l’indennità di direzione parte fissa (€ 1.750,00) ed il CIA (€ 774,00) in godimento.
Detta differenza diventa maggiore nel caso in cui l’interessato risulti possessore della posizione stipendiale di 35 anni (€ 22.562,63 + € 1.800,00 – 2° posizione economica - = € 24.362,63 - € 22.073,10 – iniziale DSGA - = € 2.289,53).
Analoga situazione si verifica nel caso di possesso di 1° posizione economica (€ 1.200,00) da parte di assistente amministrativo in possesso della fascia stipendiale di anni 28/34 (stipendio € 21.865,96 + € 1.200,00 – 1° posizione economica - = € 23.065,96 - € 22.073,10 – stipendio iniziale DSGA - = € 992,86), per non parlare di quello in godimento della fascia stipendiale di anni 35 il cui stipendio di € 22.552,63 è già superiore all’iniziale di DSGA (€ 22.073,10) di € 489,53 e se avesse la 1° posizione economica la differenza ammonterebbe ad € 1.689,53 (€ 489,53 + € 1.200).

A seguito della mancata emanazione da parte del MIUR della nota chiarificatrice e dell’operato del MEF che nei confronti degli interessati effettua il recupero di quanto in più posseduto rispetto all’iniziale del DSGA si è instaurato un contenzioso volto a dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 44 e 45, della Legge n. 228/2012, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, avuto riguardo altresì agli artt. 1 e 2 della Direttiva del Consiglio UE 2000/78/CE del 27/11/2000.

In tal senso si è espresso il Tribunale ordinario di Torino in funzione di giudice del lavoro con Ordinanza n. 132 del 25/02/2015, pubblicata nella G.U. n. 27 dell’8/7/2015, che ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, previa notifica della stessa ai legali delle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del senato della repubblica.

Ciò in considerazione che:

  • l’art. 1, commi 44 e 45, della Legge n. 228/2012, introduce un sistema di computo della c.d. indennità di funzioni superiori che utilizza, anziché parametri economici omogenei, elementi eterogenei: la retribuzione iniziale del DSGA e per l’assistente amministrativo la retribuzione complessiva in godimento e cioè quella determinata dall’anzianità di servizio;
  • è di tutta evidenza l’irrazionalità del criterio disomogeneo previsto da tale norma: man mano che sale l’anzianità di servizio e quindi il relativo trattamento dell’assistente amministrativo, decresce in pari tempo e proporzionalmente la c.d. indennità di funzioni superiori, in caso di assegnazione alle superiori mansioni di DSGA;
  • agli estremi della vicenda lavorativa dell’assistente amministrativo incaricato di svolgere mansioni superiori (estremi rappresentati dal minimo di anzianità e dal massimo di anzianità del lavoratore incaricato) la situazione diviene paradossale: chi ha minore anzianità ha un’indennità elevata, destinata però con il tempo a decrescere; chi invece ha un’anzianità elevata ha una indennità ridotta, che per quelle maggiori diviene pari a zero;
  • la norma, avuto riguardo agli effetti che determina, appare del tutto irrazionale ed in contrasto, con l’art. 3 della Costituzione, il quale esige che la Legge, ferma l’incontestabile discrezionalità delle scelte legislative, debba però rispondere a criteri di razionalità, nel senso che non possa metter capo a dar luogo ad effetti paradossali;
  • vulnerato appare altresì, l’art. 117, primo comma, della Costituzione, che sancisce l’obbligo della Legge di conformarsi al diritto dell’Unione Europea, avuto riguardo agli artt. 1 e 2 della Direttiva del Consiglio UE 2000/78/CE: i lavoratori con maggiore anzianità vengono infatti discriminati rispetto a quelli di minore anzianità, in caso di conferimento di mansioni superiori di DSGA;
  • la salvaguardia del principio di stabilità economica (al pari di quello di compatibilità economica) non sfociano nell’irrazionale e che violano il divieto di discriminazione;
  • non ha alcuna rilevanza ed incidenza il fatto che il ricorrente rivesta la seconda posizione economica di cui all’Accordo Nazionale 25/7/2008 e che in forza dell’art. 4.1 di esso, il lavoratore in tale posizione “è tenuto alla sostituzione del DSGA”;
  • una cosa è la sostituzione del DSGA temporaneamente assente, altra cosa è l’incarico stabile di assumere mansioni superiori per vacanza di posto in organico o per assenza duratura di lavoratore con diritto alla conservazione del posto.







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