Il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIII – con la nota prot. n. 33247, del 7/4/2016, ha trasmesso la nota prot. n. 32509 del 6/4/2016, alle Ragionerie territoriali dello Stato che, come è noto, effettuano il controllo sui contratti di attribuzione di ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento. ...
In tale nota viene disposto che:
l’attribuzione delle ore di insegnamento derivanti da spezzoni orario che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ivi comprese le disponibilità orarie individuate in organico di diritto, deve attuarsi con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’effettiva prestazione del servizio fino a quello di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, restandone così preclusi i mesi di luglio e agosto;
fanno eccezione quelle correlate a cattedre istituzionalmente costituite con orario eccedente le diciotto ore.
In sostanza, le ore eccedenti (es. spezzoni fino a 6 ore), attribuite ai docenti a tempo indeterminato, devono essere retribuite fino al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, restandone così preclusi i mesi di luglio e agosto. Solo per la cattedre strutturate a più di 18 ore settimanali spetta il pagamento per tutto l'anno, ovvero fino al 31 agosto. Quindi, solo il personale titolare su cattedra superiore alle 18 ore avrebbe diritto al pagamento delle ore eccedenti per l'intero anno scolastico.