
Ci risulta che alcuni dirigenti scolastici, nella nostra provincia, stanno utilizzando i docenti di potenziamento sugli spezzoni orario vacanti sull'organico di diritto (ora organico dell'autonomia), all'interno delle 18 ore.
Non c'è alcuna circolare ministeriale o altro riferimento normativo che possa giustificare simili comportamenti che sono assolutamente illegittimi ...
Vogliamo infatti ricordare ai dirigenti scolastici che gli spezzoni orario vacanti fanno parte dell'organico dell'autonomia così come le cattedre di potenziamento che, nel caso della scuola secondaria, sono di 18 ore. Pertanto gli spezzoni orario non possono essere assorbiti all'interno delle 18 ore della cattedra di potenziamento.
Molto chiara è la la C.M. n. 19990 del 22/7/2016, avente per oggetto: "Anno scolastico 2016/2017 - adeguamento degli organici dell’autonomia del personale docente alle situazioni di fatto", con cui il Ministero impartisce istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento degli organici dell’autonomia alle situazioni di fatto.
La circolare, infatti, a proposito degli spezzoni orario, cita il comma 4 dell'art. 22 della Legge finanziaria del 2002 che testualmente dice: "Nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali".
Pertanto gli spezzoni orario sono ore aggiuntive alle 18 ore e non "sottrattive" come alcuni dirigenti hanno pensato.