carmelo.nesta scrive ...
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Si stanno svolgendo, in questi giorni, nelle scuole della provincia di Brindisi, gli incontri, per la firma dell'ipotesi di contratto di istituto, per l'anno scolastico 2016/17, tra le RSU, le delegazioni delle OO.SS. firmatarie del CCNL e i dirigenti scolastici. ...
L'art. 6 del CCNL disciplina le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica e prevede l'informazione successiva, l'informazione preventiva e la contrattazione, definendo le relative materie.
Per quanto riguarda l'informazione successiva le materie previste dal suddetto art. 6 sono:
n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
Si tratta di una informazione molto importante in quanto, come recita la lettera o), permette di verificare se le risorse del FIS, contrattate nell'anno scolastico precedente, siano state ripartite ed assegnate nel modo previsto.
Questo significa che se la contrattazione dell'anno scolastico precedente prevedeva che ad N docenti, nel progetto P, si assegnavano le somme S1...SN, nella informazione successiva dovrà risultare che nel progetto P le somme previste S1...SN siano state liquidate agli N docenti indicando il nominativo di ciascuno con affianco le relative somme S1...SN percepite, come prevede la lettera n).
Quest'anno, a differenza degli anni scolastici precedenti, negli incontri di informazione successiva. ci sono stati dei tentativi da parte di alcuni dirigenti scolastici di proporre al tavolo una documentazione con l'ammontare complessivo delle risorse distribuite e con i dati relativi al personale retribuito con il FIS forniti in forma aggregata.
Non c'è alcuna giustificazione normativa a simili condotte. Solo idee confuse e distorte che hanno origine dalle interpretazioni del MIUR sul merito per la valorizzazione dei docenti previsto dai commi 126 e seguenti della legge 107/2015.
Non si evince nella legge 107 alcun veto alla contrattazione con le RSU e con le OO. SS. delle somme che il dirigente scolastico attribuisce ai docenti per valorizzarne il merito. C'è, anzi, uno specifico comma che definisce la somma di natura accessoria e l’art. 45 del D.Lgs n. 165/2001 afferma che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi, quindi, con l’intervento e la partecipazione attiva delle Organizzazioni Sindacali.
Ma il MIUR ha voluto attribuire a questo compenso accessorio una natura prettamente premiale di competenza esclusiva del dirigente scolastico, così come si evince dalle FAQ sul comitato di valutazione. Infatti,
con la
FAQ n. 19 il MIUR mette in guardia i Dirigenti scolastici sul conflitto di interesse nell'attribuzione del
premio a eventuali parenti che lavorano nella scuola, citando l'
art. 51 del Codice di procedura civile che si riferisce all'astensione dei giudici nei processi: "
Il giudice ha l'obbligo di astenersi se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori". Se il Dirigente ha un parente a scuola o va a pranzo con qualche dipendente

deve "
astenersi dalla valutazione e dalla conseguente assegnazione del bonus, informando di tale situazione il Direttore (o il Dirigente preposto) dell 'USR di competenza".
con la
FAQ n. 20 il MIUR da indicazioni ai Dirigenti scolastici sulle modalità di pubblicazione dei dati: "
Per dare evidenza alle scelte e per promuovere un processo di condivisione risulta determinante, innanzi tutto, pubblicare i criteri stabiliti dal Comitato. Mentre in merito alla pubblicazione dei premi per i singoli docenti, mancando un'indicazione di riferimento specifica per la scuola, è opportuno fare riferimento al D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti". Inoltre. risulta quanto mai opportuno che il Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al Comitato di valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, proprio per una continua regolazione e qualificazione del processo".

L'art. 20, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 33/2013 (così come novellato dal FOIA), che il MIUR cita nella FAQ 20, si riferisce a quelle Pubbliche Amministrazioni in cui esiste l'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 (Decreto Brunetta).
Brunetta stesso nel suo decreto, all'art. 74, esclude il personale docente della scuola dall'applicazione delle disposizioni dei titoli II (MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE) e III (MERITO E PREMI) del D.Lgs. 150.
Ma se il MIUR ha voluto forzare quel compenso accessorio, chiamato bonus, alla stregua di un premio di produttività, escludendolo dalla contrattazione e dalla conseguente informazione successiva sulla sua distribuzione, egregi Dirigenti scolastici, non toccate la prevista contrattazione, con RSU e OO.SS., sulle risorse del Fondo di Istituto e le materie oggetto di informazione successiva così come declinate dall'art. 6 del CCNL!
(Carmelo NESTA)
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