
Scade il 31 dicembre 2016 il termine per poter diffidare l'INPS per il riconoscimento della perequazione delle pensioni. Come è noto, l’art. 1 del D.L. 65/2015, convertito in Legge 109/2015, ha disposto che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012/2013 sarà corrisposta nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici di importo compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps; del 20% per i trattamenti pensionistici compresi tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps; del 10% per i trattamenti pensionistici compresi tra 5 volte e 6 volte il predetto trattamento minimo. Nessuna rivalutazione automatica sarà invece corrisposta ai titolari di trattamento di pensione superiore a 6 volte il trattamento minimo Inps...
Inoltre, il decreto ha stabilito che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012/2013 sarà riconosciuta nella misura del 20% delle aliquote sopra indicate per gli anni 2014/2015 e nella misura del 50% delle medesime aliquote a decorrere dall’anno 2016.
Pertanto, visto che le previsioni del D.L. 65/2015, convertito in Legge 109/2015 si palesano contrarie al principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali intese come retribuzione differita, riveniente dagli artt. 36 e 38 della Costituzione ed ai principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, appare possibile proporre ricorso dinanzi alla Corte dei Conti regionale per gli ex dipendenti pubblici, anche per sollevare la questione di costituzionalità del D.L. 65/2015, convertito in Legge 109/2015.
Gli interessati, prima di proporre ricorso, dovranno inoltrare una istanza-diffida all’Inps nazionale e locale, con raccomandata a/r, entro il 31 dicembre 2016.
Modello di diffida
Per informazioni
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