benvenuto/a su SNALS - Brindisi
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFSAL
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Segreteria Provinciale - via Monopoli, 11 - 72100 Brindisi
tel-fax: 0831 528339 - email:puglia.br@snals.it - pec:snalsbrindisi@pec.it

Organigramma SNALS  Sedi SNALS e orari di apertura  Servizi del Patronato  Servizi del CAF Confsal  I legali dello SNALS  L'assicurazione SNALS per gli iscritti 

  Utente_non_iscritto      Visite: 6459648  

HOME PAGE

Torna in Home Page



RICERCA NEL SITO




VISITE AL SITO


Statistiche


Riservato agli amministratori

Pagina di Amministrazione


ARGOMENTI, TEMI E MATERIE


UTILITY

Utilità


La scuola attraverso
gli acronimi

di Carmelo Nesta

L'iter della Buona Scuola
(dal 3/9/14 al 16/7/15)
di Carmelo Nesta







NOTIZIE

Rassegna stampa



QUOTIDIANI OnLine


FORUM


Entra nel Forum



CHAT



Entra in chat



GUESTBOOK

Lascia un messaggio nel guestbook

Lascia un messaggio sul

Lascia un messaggio nel guestbook

dello SNALS di Brindisi


NORMATIVA
08:36:22

FEEDS RSS

FAI LA SOTTOSCRIZIONE AL NOSTRO FEED

SNALS Brindisi

Orizzontescuola

USR A. T. Brindisi

Corriere.it
Notizie


Repubblica.it
Politica


INPS Circolari

INPS Messaggi

NOIPA Messaggi



Continua a leggere le News


  Articolo n. 3306 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 758 letture
CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI MODIFICATO DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - RINUNCIA ALLA TOTALIZZAZIONE - CIRCOLARE INPS
Postato Domenica, 02 Aprile 2017, ore 19:02:15 da Amministratore

PENSIONI

inps


L’articolo 1, comma 195, della legge n. 232 dell’11/12/2016, ha modificato l’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione. ...



I successivi commi 196, 197 e 198 del medesimo articolo 1 hanno rispettivamente disciplinato: per i soggetti che si avvalgono del cumulo di cui al citato comma 239, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997; per i soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico ai sensi del predetto comma 239, il recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979 e le modalità di restituzione di quanto già versato, nonché, la rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 finalizzata all’accesso al trattamento pensionistico ai sensi del citato comma 239.
L’INPS, con la circolare n. 60 del 16/3/2017, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le prime istruzioni applicative delle disposizioni in argomento limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali.

Trattamenti pensionistici in cumulo
A seguito della modifica apportata con l’art. 1, comma 195, lett a), della legge n. 232/2016, l’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, “…i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione”.
L’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232/2016 ha sostituito il secondo periodo dell’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/ 2012 con il seguente: “La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.

Pensione di vecchiaia in cumulo
Dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239.
In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l’esercizio della facoltà di cumulo.

Pensione anticipata in cumulo
Dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che di seguito si riporta:

Anno

Uomini

Donne

Dal 2017 al 2018

42 anni e 10 mesi

(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi

(pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020

42 anni e 10 mesi*

(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi*

(pari a 2.175 settimane)

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Il predetto trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del 1° febbraio 2017.

Pensione indiretta ai superstiti in cumulo
Dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata dai superstiti per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui, al momento della morte, il dante causa risulti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239.
In tali casi, la facoltà di cumulo in parola può essere esercitata dai superstiti per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Resta fermo che la titolarità in capo al dante causa di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l’esercizio della facoltà di cumulo da parte dei superstiti

Trattamenti di inabilità in cumulo
Dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239.
In tali casi, la decorrenza dei trattamenti di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Resta ferma la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione, con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997, con applicazione della relativa disciplina.

Valutazione della contribuzione estera - Titolarità di pensione estera
Ai fini del conseguimento delle citate prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.
Gli effetti della contribuzione estera devono essere valutati una sola volta, con riferimento alle singole gestioni italiane. Nel caso in cui il diritto a pensione, avvalendosi della totalizzazione della contribuzione estera , venga perfezionato in più gestioni, dovrà essere attribuito all’interessato il trattamento più favorevole.
La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle sopracitate prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

Gestione delle domande di pensione in cumulo
Le domande di pensione in cumulo presentate entro il 31 dicembre 2016 e non ancora definite dai soggetti:

  • in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, devono essere esaminate alla luce delle predette disposizioni;
  • non in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la presente circolare.

Le domande di pensione in cumulo presentate dal 1° gennaio 2017 devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la presente circolare.

Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione
L’articolo 1, comma 198, della legge n. 232 del 2016 ha previsto che i soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del citato articolo 1, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente al 1° gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico in cumulo.
La rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere effettuata anche dai superstiti di assicurato.

Recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979
L’art. 1, comma 197, della legge n. 232/2016 introduce una particolare norma transitoria con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno perfezionato i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 entro il 1° gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Per i predetti soggetti, in caso di rinuncia alla domanda di ricongiunzione effettuata entro il 1° gennaio 2018 la restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate avviene a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.
Tale modalità di rimborso si applica nei casi di recesso dalla ricongiunzione richiesta ai sensi degli articoli 1 o 2 della legge n. 29 del 1979 sia dagli iscritti alle gestioni private che dagli iscritti alle gestioni pubbliche dell’Inps.
Per “titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo” si intendono coloro che hanno perfezionato entro il 1° gennaio 2017 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dall’articolo 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012, come modificato dalla legge n. 232 del 2016.
Il recesso in argomento può essere manifestato sia in forma esplicita, presentando apposita istanza in tal senso, sia attraverso il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle rate di onere (interruzione dei pagamenti). La quota di onere versato ex lege n. 29 del 1979 è rimborsato a domanda degli assicurati.
Atteso il citato carattere transitorio, la suddetta normativa non si applica:

  • ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
  • ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017;
  • e comunque nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria fin qui applicata.
Resta confermato che coloro che hanno pagato integralmente l’onere di ricongiunzione non possono comunque recedere dalla ricongiunzione allo scopo di ottenere la restituzione di quanto versato. Del pari, non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, sebbene su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.
L’esercizio della facoltà di ricongiunzione, di recesso e di restituzione non preclude di per sé il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, al ricorrere dei prescritti requisiti.
Il comma 197, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in esame si riferisce espressamente alle sole ipotesi di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979; sono quindi escluse dal suo campo di applicazione le ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge n. 45 del 1990.

Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
Per il personale che cessa dal servizio usufruendo del cumulo dei periodi assicurativi utili ai fini pensionistici, l’indennità di fine servizio comunque denominata verrà corrisposta agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento.







Se l'articolo è stato di tuo gradimento, condividilo su Facebook!




 
Login

Inserisci nickname e password
Nickname


Password


Non sei ancora iscritto allo SNALS?
Fai qui la richiesta di iscrizione al Sindacato!
Come utente registrato
potrai sfruttare appieno i servizi offerti dal sito.

Sei già registrato e hai dimenticato la password?
Clicca qui

Links Correlati
· Altre PENSIONI
· News by admin


Articolo più letto relativo a PENSIONI:
QUANDO POSSO ANDARE IN PENSIONE?


Stampa/Condividi articolo
 
Pagina stampabile
Pagina Stampabile

Condividi su FB

Condivisione su Facebook


Valutazione Articolo
Punteggio Medio: 5
Voti: 2


Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente


"CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI MODIFICATO DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - RINUNCIA ALLA TOTALIZZAZIONE - CIRCOLARE INPS" | Login/Crea Account | 0 commenti
I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto.

Commenti NON Abilitati per gli Anonimi, registrati


Amministratore - Webmaster

(Carmelo NESTA)
webmaster@snalsbrindisi.it



PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.08 Secondi
torna su