Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale - con il parere prot. 8629 del 20/2/3013, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 4, c. 24, della
Legge n. 92/2012 (legge Fornero) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ...
anche in considerazione dell'avvenuta adozione del
decreto attuativo, previsto dal comma 25 dello stesso articolo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2012, avente ad oggetto la definizione dei criteri per l'accesso e modalità di utilizzo degli istituti per i lavoratori del settore privato.
A riguardo, nel merito, ha precisato che la normativa in questione
non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata
Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D.Lgs. n. 151/2001 e nei CCNL di comparto.
Il testo ufficiale del parere prot. 8629 del 20/2/2013