benvenuto/a su SNALS - Brindisi
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFSAL
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Segreteria Provinciale - via Monopoli, 11 - 72100 Brindisi
tel-fax: 0831 528339 - email:puglia.br@snals.it - pec:snalsbrindisi@pec.it

Organigramma SNALS  Sedi SNALS e orari di apertura  Servizi del Patronato  Servizi del CAF Confsal  I legali dello SNALS  L'assicurazione SNALS per gli iscritti 

  Utente_non_iscritto      Visite: 6455770  

HOME PAGE

Torna in Home Page



RICERCA NEL SITO




VISITE AL SITO


Statistiche


Riservato agli amministratori

Pagina di Amministrazione


ARGOMENTI, TEMI E MATERIE


UTILITY

Utilità


La scuola attraverso
gli acronimi

di Carmelo Nesta

L'iter della Buona Scuola
(dal 3/9/14 al 16/7/15)
di Carmelo Nesta







NOTIZIE

Rassegna stampa



QUOTIDIANI OnLine


FORUM


Entra nel Forum



CHAT



Entra in chat



GUESTBOOK

Lascia un messaggio nel guestbook

Lascia un messaggio sul

Lascia un messaggio nel guestbook

dello SNALS di Brindisi


NORMATIVA
08:36:22

FEEDS RSS

FAI LA SOTTOSCRIZIONE AL NOSTRO FEED

SNALS Brindisi

Orizzontescuola

USR A. T. Brindisi

Corriere.it
Notizie


Repubblica.it
Politica


INPS Circolari

INPS Messaggi

NOIPA Messaggi



CONSULENZA ON LINE

consulenza on line SNALS Brindisi

Richiedi la consulenza
di un esperto dello SNALS


QUESITI PUBBLICATI


Continua a leggere le News


  Articolo n. 3570 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 972 letture
POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI - CHIARIMENTI INPS SU ASSENZA DEL LAVORATORE PUBBLICO AL DOMICILIO DI REPERIBILITA'
Postato Sabato, 04 Novembre 2017, ore 08:05:37 da Amministratore

SERVIZI DI SEGRETERIA



L’Inps, con il messaggio n. 4282, del 31/10/2017, ha fornito ulteriori indicazioni operative e chiarimenti in merito alle attività da svolgere, in sede di visita medica ambulatoriale, conseguenti ad assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità.
Nel rinviare per completezza d’informazione al testo completo del suddetto messaggio, di seguito allegato, si riportano gli aspetti salienti dello stesso:...




  • il medico deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, nell’ambito delle attività del Polo unico, sia qualora la visita domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia se disposta d’ufficio dall’Inps. Ciò al fine di completare adeguatamente il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, alla luce dell’attuale normativa che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva in materia;

  • il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal datore di lavoro, a seguito di un’istruttoria di cui però può far parte anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell’Inps sull’esame delle giustificazioni eventualmente addotte dal lavoratore.

  • è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al pubblico impiego;

  • è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale Inps territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario;

  • è necessario procedere con l’annotazione delle valutazioni nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare. Tale modello deve essere consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale, ovvero spedito in un secondo momento al suo domicilio;

  • nel suddetto modello deve essere valorizzato il campo “competenza amministrativa”, illustrando nelle note  che si rimanda il parere all’Amministrazione di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.  Il datore di lavoro pubblico, infatti, ha l’onere e il potere non solo di decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali altri fatti e atti a sua disposizione e non noti invece all’Inps;

  • il datore di lavoro, in ogni caso, ricevute le giustificazioni dal lavoratore, potrà richiedere al CML competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione;

  • se il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello deve essere valorizzato il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” e l’annotazione deve esprimere tale valutazione di giustificabilità, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore;

  • qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; si registrerà, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.

Il messaggio n. 4282 del 31/10/2017

Vedi nostri precedenti articoli sul Polo Unico







Se l'articolo è stato di tuo gradimento, condividilo su Facebook!




 
Login

Inserisci nickname e password
Nickname


Password


Non sei ancora iscritto allo SNALS?
Fai qui la richiesta di iscrizione al Sindacato!
Come utente registrato
potrai sfruttare appieno i servizi offerti dal sito.

Sei già registrato e hai dimenticato la password?
Clicca qui

Links Correlati
· Altre SERVIZI DI SEGRETERIA
· News by admin


Articolo più letto relativo a SERVIZI DI SEGRETERIA:
NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI: CERTIFICAZIONE UNICA ''CU 2015'' RELATIVA ALL'ANNO 2014


Stampa/Condividi articolo
 
Pagina stampabile
Pagina Stampabile

Condividi su FB

Condivisione su Facebook


Valutazione Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente


"POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI - CHIARIMENTI INPS SU ASSENZA DEL LAVORATORE PUBBLICO AL DOMICILIO DI REPERIBILITA'" | Login/Crea Account | 0 commenti
I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto.

Commenti NON Abilitati per gli Anonimi, registrati


Amministratore - Webmaster

(Carmelo NESTA)
webmaster@snalsbrindisi.it



PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.10 Secondi
torna su