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  Articolo n. 3958 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 715 letture
INTESA CONTRATTO TRIENNALE SULLA MOBILITÀ
Postato Venerdì, 21 Dicembre 2018, ore 21:16:30 da Amministratore

MOBILITA'

In data 21 dicembre 2018 è stata raggiunta l'intesa sull'ipotesi di contratto della mobilità per il prossimo triennio. Per ovvi motivi di opportunità, la firma avverrà solo nei prossimi giorni, dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio da cui discendono le innovazioni già previste e contenute nell'accordo. Per l’Amministrazione era presente la dott.ssa Novelli, Direttore Generale per il personale scolastico e il dott. Ponticiello, Dirigente dell'ufficio del personale docente ed educativo. Il principio ispiratore dell’intesa è stato il ripristino degli accordi contrattuali antecedenti l'entrata in vigore della legge 107/’15. Dopo l’esame ed il confronto con le posizioni dell’Amministrazione si è convenuto sui seguenti punti che costituiscono le principali novità dell’intesa raggiunta:



  • il contratto sulla mobilità sarà triennale come previsto dal CCNL 16/18;

  • è prevista un’unica data di pubblicazione per tutti i movimenti;

  • è stata ripristinata la titolarità su scuola per tutti i docenti;

  • è stata eliminata la preferenza su ambito e sono state ripristinate le preferenze puntuali su scuola e quelle sintetiche su distretti, comuni e province e, quindi, riattivate le vecchie tre fasi (comunale, provinciale e interprovinciale);

  • ogni docente potrà indicare fino a 15 preferenze, esprimendo fino ad un massimo di 15 scuole oppure 15 comuni o distretti sub-comunali o, ancora, fino a un massimo di 15 province;

  • come previsto dal CCNL 16/18 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub-comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica, invece, ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;

  • i docenti immessi in ruolo ai sensi della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di titolarità (cd. esubero nazionale), partecipano a domanda alle operazioni tra province diverse secondo le modalità indicate nell’ articolo 8, comma 10 dell’intesa sulla mobilità stipulata;

  • per quanto riguarda la stabilizzazione dei docenti utilizzati sui licei musicali essi partecipano alla mobilità, salvaguardando il principio della continuità didattica e dell’anzianità di servizio da utilizzati.
    Per l’anno scolastico 2019/2020, prima delle operazioni di mobilità ed entro i termini stabiliti nell’O.M., i docenti a tempo indeterminato, che hanno prestato servizio anche parzialmente utilizzati, almeno per un anno nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio nei licei musicali, possono presentare domanda cartacea di passaggio (di ruolo o di cattedra) sia nel liceo musicale di attuale servizio che in altri licei musicali della provincia, anche se titolari in provincia diversa da quella di utilizzazione. I docenti vengono graduati in base al numero degli anni di servizio svolti nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale richiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per l’intero anno scolastico con contratto a tempo determinato e, a parità di anni di servizio, secondo le tabelle dell’allegato per la mobilità professionale. Ciascun Ufficio scolastico territoriale provvede a definire le rispettive graduatorie provinciali, per ciascuna classe di concorso, sulla base degli anni di servizio prestati nei licei musicali della medesima provincia e tali graduatorie, sono utilizzate ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al passaggio nei posti specifici dei licei musicali nei limiti dei posti destinati alla mobilità. Successivamente, al fine di garantire la continuità didattica, gli Uffici procedono prioritariamente a confermare gli aventi diritto al passaggio, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria di cui sopra, nel caso in cui, tra le disponibilità complessive, il posto sia disponibile nello stesso liceo musicale di servizio nel corrente a.s. 2018/2019. Al termine dell’operazione precedente, su tutti i posti rimasti ancora liberi (compresi quelli accantonati per le immissioni in ruolo) si effettua la mobilità territoriale provinciale con i punteggi relativi alle domande di trasferimento a domanda. La domanda è presentata in modalità cartacea per l’anno scolastico 2019/20 nei termini previsti dall’O.M.;

  • per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50% si realizzano nel triennio di validità del contratto secondo le seguenti aliquote:
    • a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
    • a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
    • a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale;

  • Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico al personale ATA immesso in ruolo con decorrenza 1° settembre 2018 nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico e di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è assegnata la titolarità presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio sul posto accantonato nell’istituzione scolastica. Per l’a.s. 2019/20 il personale di cui al comma precedente non partecipa alle procedure di mobilità;

  • il personale ATA transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall’ a. s. 2017-2018 ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dall’anno scolastico successivo, secondo le regole definite nel contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA e nelle modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dall’intesa sulla mobilità stipulata. Per l’anno scolastico 2018-2019 i posti che annualmente si rendono vacanti presso gli istituti, non sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo.

Sono state sottoscritte due note a verbale: una sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica e l’altra sulla mobilità del personale docente ed ata verso l’estero e tra le sedi estere.

Sul blocco triennale previsto del CCNL 16/18 la delegazione trattante Snals si è opposta con fermezza alla proposta dell’Amministrazione del blocco triennale generalizzato su qualsiasi preferenza espressa. Dopo il protrarsi per più giorni di una lunga trattativa lo Snals ha ottenuto che il blocco triennale verrà applicato “con l’indicazione del codice di distretto subcomunale solo nella I fase dei trasferimenti” migliorando i dettami del CCNL 16/18. Ricordiamo, pure, che grazie alla nostra opposizione l’Amministrazione ha ritirato la proposta che prevedeva il trasferimento, con aliquote bloccate, da posto di sostegno a posto comune.
Segnaliamo gli effetti positivi della pubblicazione in un’unica data dei movimenti per tutti gli ordini e gradi di scuola. Ciò, infatti, consentirà di utilizzare tutti i posti che via via si renderanno disponibili nel corso dell’elaborazione dei trasferimenti/passaggi.
La Segreteria Generale si ritiene ampiamente soddisfatta sugli esiti del confronto per aver contrastato la legge 107/’15 con l’eliminazione delle forti restrizioni alla mobilità in essa contenute, che in questi ultimi anni sono state lesive dei diritti del personale della scuola.
 






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