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  Articolo n. 4079 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 976 letture
CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DOCENTI, PERSONALE EDUCATIVO ED ATA: FIRMATA L'IPOTESI TRIENNALE
Postato Giovedì, 13 Giugno 2019, ore 18:35:49 da Amministratore

MOBILITA'

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

In data 12 giugno 2019 si è svolto al Miur l’ultimo incontro concernente il contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata per il triennio 2019/20 - 2020/21 - 2021/2022. È stata firmata l’ipotesi da tutti i sindacati intervenuti al tavolo ed accolte le principali richieste dello Snals-Confsal, che di seguito indichiamo e che segnano passi avanti significativi sulla materia:




  1. Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2019 

    Scadenza domande:

    Docenti dal 9 luglio al 20 luglio in modalità online sul portale di istanze online

    ATA dal 9 luglio al 20 luglio in modalità cartacea

    Personale educativo e docenti di religione cattolica dal 9 luglio al 20 luglio in modalità cartacea

    Non sussiste nella mobilità annuale alcun vincolo triennale. Pertanto anche il personale che sia stato soddisfatto nella mobilità su una preferenza analitica può chiedere l’utilizzazione e/o l’assegnazione provvisoria.

    UTILIZZAZIONI DOCENTI

    Le domande di utilizzazione vanno presentate all’UAT di titolarità per il tramite della scuola di servizio o se fuori provincia all’UAT della provincia prescelta. Le domande vengono pertanto valutate dalla scuola di servizio (previa richiesta di eventuali informazioni mancanti alla scuola di titolarità) e/o dall’UAT cui sono state inviate. Vengono valutati tutti i titoli in possesso alla data di scadenza della presentazione delle domande Viene valutato l’anno scolastico in corso; l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano i movimenti; in caso di parità di punteggio e di precedenze prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. L’ordinanza non prevede la necessità di produrre documentazione per la determinazione del punteggio (in quanto già in possesso della scuola di servizio o di titolarità) ad eccezione delle certificazioni mediche ed eventuali dichiarazioni richieste per il riconoscimento delle precedenze. Si consiglia comunque di allegare tutta la documentazione. I docenti che, a seguito di contrazione di classi o del numero di alunni disabili vengano a trovarsi in soprannumero totale o parziale vengono utilizzati nella scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, in subordine, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente. Resta ferma la possibilità di produrre in ogni caso domanda di utilizzazione. In mancanza di disponibilità sono utilizzati nella scuola sul potenziamento dell’offerta formativa entro 5 giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

    Chi può chiedere l’utilizzazione:                            

    • Docenti in esubero sulla provincia;
    • Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio precedente che abbiano richiesto in ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità (quindi trasferiti per l’anno scolastico 2011/12 e successivi); devono ovviamente indicare come prima preferenze la scuola di ex titolarità ed indicare tutto il Comune comprendente tale scuola o il distretto sub comunale prima di indicare istituzioni al di fuori del predetto comune;
    • Docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art.7 che abbiano ottenuto una sede non compresa tra quelle richieste ovvero siano stati restituiti ai ruoli dopo i termini delle operazioni di mobilità;
    • Docenti collocati in pensione che abbia chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio in regime di part time;
    • Docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero che richiedono utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso se in possesso della relativa abilitazione o sul sostegno anche se privi del titolo di specializzazione (solo in provincia) previo accantonamento dei posti per gli incaricati a t.d. in possesso del titolo e ovviamente nei limiti del riassorbimento dell’esubero:
    • Docenti curriculari che chiedono l’utilizzazione sul sostegno nello stesso grado di istruzione;
    • Docenti di scuola primaria titolari di posto comune, in possesso dei requisiti, che chiedono l’utilizzazione sulla lingua inglese nella propria scuola di titolarità o in mancanza di posti in altra scuola;
    • Docenti anche non in soprannumero in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del DM n.8 del 2011 (Diploma quadriennale in didattica della musica, diploma accademico di 2° livello, diploma accademico di 1° livello etc.) che chiedono l’utilizzazione per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
    • Docenti che hanno superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione che chiedono l’utilizzazione sul sostegno nel medesimo grado di scuola;
    • Gli ITP transitati dagli Enti Locali che in relazione al titolo ed alle abilitazioni possedute ed alla specializzazione sul sostegno chiedono di essere utilizzati u posti eventualmente disponibili;
    • ITP in esubero che possono essere utilizzati in istituzione di altro ordine e tipo nei posti di Ufficio tecnico;
    • Insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della Legge 18 luglio 2003 n. 186 ivi compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell’idoneità.

    UTILIZZAZIONI ATA

    Può essere richiesta dal seguente personale:

    • Personale ATA in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
    • Personale ATA trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio precedente che abbiano richiesto in ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità (quindi trasferiti per l’anno scolastico 2011/12 e successivi); devono ovviamente indicare come prima preferenze la scuola di ex titolarità ed indicare tutto il Comune comprendente tale scuola o il distretto sub comunale prima di indicare istituzioni al di fuori del predetto comune;
    • Personale ATA, già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito di dimensionamento, vengono a funzionare in un comune diverso da quello della sede di titolarità;
    • Personale ATA restituito ai ruoli che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
    • DSGA dichiarato inidoneo a svolgere le funzioni del profilo di appartenenza; è utilizzato su posto vacante o disponibile di altro profilo;
    • Personale ATA, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
    • Personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. E’ previsto l’ingresso di non più di un’entità in ingresso per scuola;
    • Personale ATA assunto a t.i. dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferito d’ufficio;
    • Personale ATA che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
    • Personale ATA restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10 comma 9 del CCNL 29/11/2007;
    • Personale ATA cessato dal servizio che ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ma non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
    • Personale ATA in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;
    • Responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo che non sono stati inquadrati nel profilo di DSGA.
    • I responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola;
    • Personale ATA titolare in altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
    • Il DSGA che a seguito di dimensionamento è assegnato in una scuola situata in un comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in una scuola del comune di precedente titolarità.

    Relativamente ai posti di DSGA non assegnati a mezzo di contratti a t.d. per esaurimento della graduatoria permanente, essi saranno ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella scuola beneficiari della seconda posizione economica; in assenza il D.S. conferirà incarico a personale in servizio che si renda disponibile ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica. Solo in via residuale saranno disposti provvedimenti di utilizzazione nei confronti di personale appartenente ai profili di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.

    ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

    Può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

    • Ricongiungimento ai figli o affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
    • Ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile oppure al convivente o parenti ed affini purchè la stabilità risulti da certificazione anagrafica;
    • Gravi esigenze di salute del docente risultante da certificazione sanitaria;
    • Ricongiungimento al genitore.

    Non può essere richiesta nell’ambito del Comune di titolarità a meno che non si tratti di Comuni metropolitani con più distretti ed il richiedente usufruisce di una delle precedenze previste dall’art. 8. Può essere chiesta per una sola provincia prioritariamente per il ruolo o posto di titolarità e solo in subordine per altri ruoli o classi di concorso purchè in possesso del titolo per la mobilità professionale ed abbia superato il periodo di prova. Relativamente al sostegno e solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali può essere richiesta anche da parte di docenti privi del titolo di specializzazione ma che stiano per concludere il percorso di specializzazione o abbiano prestato servizio per almeno un anno su posti di sostegno (anche a tempo determinato). L’assegnazione provvisoria, in questo caso, potrà essere disposta a condizione che sia stato accantonato un numero di posti pari ai docenti specializzati inclusi nelle GAE e nelle graduatorie d’istituto. E’ consentita la domanda di assegnazione provvisoria (in modalità cartacea) per i docenti che hanno svolto nel corso dell’anno 2018/19 il percorso annuale FIT e, quindi saranno nominati in ruolo dal 1° settembre 2019, sempre che ne abbiano i requisiti.

    PRECEDENZE

    Le precedenze di seguito riportate sono valide sia per l’utilizzazione che per l’assegnazione provvisoria e seguono il seguente ordine di priorità:

    a)    Personale non vedente;

    b)    Personale emodializzato;

    c)    Personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata a partire dall’a.s. 2011/12 e/o successivi che richiede il rientro nella scuola di ex titolarità (limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia)

    d)    Personale con disabilità di cui all’art. 21 della Legge 104/92;

    e)    Personale non necessariamente disabile che per gravi patologie ha bisogno di cure particolari a carattere continuativo (ad es. chemioterapia). La preferenza sintetica del comune in cui esista il centro di cura specializzato è obbligatoria anche nel caso in cui nel comune esista una sola istituzione scolastica;

    f)    Personale di cui al comma 6 dell’art. 33 della Legge 104/92 (soggetto in situazione di gravità). E’ obbligatorio indicare come prima preferenza il comune o distretto di residenza anche nel caso di comuni in cui sia presente una sola istituzione scolastica per il riconoscimento della precedenza;

    g)    Personale di cui all’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92 che sia genitore o eserciti tutela legale nei confronti di soggetto disabile in situazione di gravità. Nel caso di genitori deceduti o totalmente inabili la precedenza viene riconosciuta ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto disabile;

    h)    Personale di cui all’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92 coniuge o parte dell’unione civile di soggetto disabile in situazione di gravità;

    i)     Personale solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore in situazione di gravità;

    l)     Lavoratrici madri e lavoratori padri di figli di età non superiore a 6 anni (si considerano i figli che compiono i 6 anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento);

    m)   Lavoratrici madri e lavoratori padri con prole di età superiore a 6 anni e inferiore ai 12 anni (limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali);

    n)    Personale di cui all’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92 unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

           Relativamente ai punti g, h, i, n è necessaria produrre le certificazioni sanitarie attestanti la gravità del disabile, la precedenza viene riconosciuta anche se è rivedibile purchè si evinca la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente e che la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria. Con riferimento ai punti i ed n deve essere dimostrata con certificazione la condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto in situazione di gravità da cui si prescinde solo nel caso di convivenza con il soggetto disabile. E’ obbligatorio indicare come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale di assistenza anche se in esso esiste una sola istituzione scolastica.

    o)    personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo;

    p)    coniuge convivente del personale militare trasferito d’autorità (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie). Viene riconosciuta la precedenza per il comune dove il personale militare è stato trasferito d’ufficio o ha eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo. E’ necessario allegare la certificazione del trasferimento d’autorità, una autocertificazione attestante la convivenza e indicare come prima preferenza il predetto comune anche se preceduto da preferenze analitiche di scuole appartenenti allo stesso. Per detto personale in mancanza di disponibilità è previsto un provvedimento di messa a disposizione.

    q)    personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie). E’ obbligatorio indicare come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di riferimento del mandato anche se preceduta da preferenze analitiche di scuole appartenenti al suddetto comune.

    r)     personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali). Ha diritto di precedenza per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulti domiciliato da almeno 3 anni. 

    LICEI MUSICALI

    Solo per l’anno scolastico 2019/2020 è possibile chiedere la conferma da parte dei docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 anche se titolari in altra provincia; La conferma sarà disposta sul posto o quota orario assegnata nel corrente anno scolastico.

LE DOMANDE DAL 9 AL 20 LUGLIO 2019  (NOTA MIUR)

MODELLI MIUR

Il testo del CCNI

SCHEDE SINTETICHE







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