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  Articolo n. 4775 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 99 letture
ARAN - PROSECUZIONE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL CCNL 2022/2024
Postato Giovedì, 08 Maggio 2025, ore 16:47:37 da Amministratore

AZIONI DEL SINDACATO


Il 7 maggio 2025 è proseguito il confronto, in presenza e da remoto, al tavolo di trattativa all’ARAN per il rinnovo del contratto del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024. La discussione si è concentrata sulle relazioni sindacali delle parti comuni e delle specifiche sezioni del comparto e sul lavoro a distanza...






Le risorse economiche disponibili, illustrate il 26 marzo, prevedono incrementi medi mensili differenziati: 142 euro per il comparto scuola con

  • 130 euro per il solo personale ATA),
  • 150 euro per i docenti,
  • 142 euro per l’università,
  • 211 euro per gli enti di ricerca e
  • 174 euro per l’Afam.

Il rinnovo riguarda 1,3 milioni di dipendenti, con aumenti previsti attorno al 6% rispetto agli stipendi attuali, sebbene parte di questi sia già stata erogata come indennità di vacanza contrattuale.

Sulle relazioni sindacali lo Snals Confsal ha sottolineato l’importanza di estendere le materie di contrattazione anche a quegli ambiti che la legge ha sottratto alle prerogative sindacali e che ora si trovano confinate tra quelle destinate al confronto. D’altronde, appare ormai del tutto anacronistica la logica che ha ispirato tutte le controriforme della P.A. negli ultimi 15 anni, tese a ridurre le materie del sistema relazionale, ad ampliare le riserve di legge e a dilatare gli spazi di autonomia decisionale delle amministrazioni, capovolgendo in tal modo la visione contrattualistica che aveva guidato la stagione delle grandi riforme degli anni ’90 (vedi nostro articolo in merito, quando lo SNALS non firmò il CCNL del 2018).

Nel testo proposto dall’Aran viene confermata la valenza prodromica dell’istituto dell’informazione ai fini del corretto esercizio delle relazioni sindacali ad ogni livello, sottolineata dall’obbligo per le amministrazioni di rendere preventivamente e in tempi congrui le informative in forma scritta su tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa.

Il testo proposto conferma quindi uno stretto legame fra questi ultimi istituti e quello dell’informazione, che costituisce il presupposto per la loro attivazione. Non si registrano novità per quanto riguarda la procedura di svolgimento dell’istituto del confronto, ma lo Snals Confsal ha chiesto di convocare tutte le parti, per una maggiore chiarezza, anche in caso di istanza prodotta da una singola organizzazione sindacale.

Lo Snals Confsal, inoltre, ha posto l’esigenza di definire precisamente la portata e i limiti dell’iniziativa unilaterale dell’amministrazione in caso di mancato accordo sulle materie oggetto di contrattazione. Tra l’altro andrebbe precisato che “la conclusione dell’accordo”, intervenuto dopo l’iniziativa unilaterale dell’amministrazione, previsto nel testo, deve coincidere con la sua effettiva e positiva sottoscrizione.  A tal proposito abbiamo chiesto che siano precisati i tempi di costituzione dell’Osservatorio a composizione paritetica, organismo che ha il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente.

Per il lavoro a distanza occorre specificare che l’applicazione dell’istituto contrattuale è prevista anche per i funzionari dell’elevata qualificazione.
Lo Snals-Confsal ha evidenziato che sarebbe meglio, per una consultazione più agevole, reinserire alcuni articoli eliminati, invece di limitarsi a disciplinare, genericamente, l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro a distanza, parte comune titolo III 18 gennaio 2024, evitando la consultazione di parti vigenti di più contratti.

Per lo Snals-Confsal, sul lavoro agile, bisogna garantire a tutti i lavoratori che versano in particolari condizioni l’accesso ad un numero maggiore di giornate in modalità smart rispetto al restante personale: importante eliminare qualsiasi valutazione discrezionale dell’amministrazione sulle condizioni personali dei lavoratori definendo precisamente le situazioni che consentono le deroghe al numero massimo di giorni di lavoro in modalità agile.






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