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  Articolo n. 4822 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 375 letture
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: ATTRIBUZIONI E RINNOVO
Postato Sabato, 01 Novembre 2025, ore 12:05:00 da Amministratore

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Con la Nota 22 settembre 2025, n. 57792 l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia ha dato indicazioni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 (vedi nostro articolo).
Per quanto riguarda il Consiglio di Istituto le elezioni per il rinnovo  si svolgeranno nei seguenti giorni:
domenica 30 novembre 2025 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 01 dicembre 2025 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30).
Di seguito una sintesi delle caratteristiche di questo organo collegiale e delle modalità di elezione...



Il Consiglio d’Istituto, secondo gli articoli 8, 9, 10 del Testo Unico in materia di Istruzione - Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è l’entità collegiale e locale di rappresentanza presente in tutte le istituzioni scolastiche e responsabile della gestione economica e finanziaria della scuola.

Nelle istituzioni collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la presenza di genitori; tale coinvolgimento è fondamentale per garantire un confronto libero tra tutte le parti della scuola e per facilitare il collegamento tra l’istituzione scolastica e il territorio circostante.

Il Ministero dell’Istruzione emana ogni anno una circolare con indicazioni destinate agli Uffici Scolastici Regionali riguardanti il rinnovo del Consiglio d’Istituto.

La data delle elezioni è stabilita dal Direttore competente di ciascun USR.

Come stabilito dall’articolo 8 comma 9 del Testo Unico, le riunioni del Consiglio avvengono in orari che non si sovrappongono con le lezioni.

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva rimangono in carica per un periodo di tre anni scolastici.

Chi perde i requisiti per essere eletto in Consiglio durante il triennio verrà sostituito dai primi candidati non eletti delle rispettive liste.

La rappresentanza degli studenti viene rinnovata ogni anno.

Il Consiglio d’Istituto opera nel rispetto delle proprie competenze e di quelle degli altri organi collegiali della scuola. Le delibere adottate costituiscono atti definitivi che possono essere impugnati presso il Tribunale Amministrativo Regionale o con un ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d’Istituto, in base all’articolo 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 (e delle sue modifiche), sviluppa e approva le linee generali e le modalità di autofinanziamento dell’istituzione scolastica.

Le mansioni del Consiglio di Istituto:

Le attribuzioni del Consiglio, quale organo deliberante, sono stabilite per legge (articoli 8 9 10 del

Testo Unico della Scuola DLgs 297/1994). In particolare il C.d.I.:

 

  • Elabora gli indirizzi generali della scuola.

  • Approva le norme che regolano la vita della scuola.

  • Delibera il PROGRAMMA ANNUALE, ex bilancio preventivo, e il conto consuntivo.

  • Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell'Istituto.

  • Decide il limite al di sotto del quale il Dirigente può esercitare la sua attività negoziale senza

    indagini di mercato

  • Approva le attività para/inter/extrascolastiche (esempio: lezioni di tennis, certificazione linguistica, ecc.) nel caso in cui comportino oneri per la scuola o per le famiglie

  • Stabilisce il contributo economico erogato dalla scuola per le trasferte del personale scolastico (esempio: partecipazione a concorsi, viaggi di istruzione)

  • Approva il PTOF elaborato dal Collegio Docenti

  • Approva l’adesione a reti, partenariati, consorzi, ecc.

  • Delibera l’entità dei contributi delle famiglie e i criteri per il loro utilizzo

  • Approva la sottoscrizione di contratti, convenzioni, nel caso di durata pluriennale (esempio:

    assicurazione, distributori automatici, fotocopiatori, ecc.)

  • Approva i progetti PON

  • Approva la scansione oraria delle lezioni, l’orario di apertura e chiusura giornaliera delle sedi, i giorni di chiusura prefestivi durante l’anno scolastico

  • Stabilisce i criteri per l'uso da parte di terzi degli spazi e delle attrezzature della scuola.

  • Su tematiche particolarmente complesse può costituire gruppi di lavoro con un preciso mandato (esempio: commissione qualità della refezione).

  • Stabilisce le sanzioni disciplinari per gli studenti nel caso in cui si tratti di sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni.

  • Approva i criteri di precedenza nell’iscrizione alle classi prime

  • Approva le attività autogestite proposte dagli studenti, le lectio brevis, ecc.

  • Elegge, alla prima riunione il Presidente e un vice-Presidente (due genitori), mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio: i genitori in questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati. All’elezione partecipano tutti gli altri membri del Consiglio

  • Nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva.

Cos’è la Giunta esecutiva?

È un organo esecutivo il cui ruolo è quello di essere bene informato sulle esigenze della scuola e saperne recepire le varie istanze ponendosi sempre al servizio del Consiglio, di cui deve controllare la corretta applicazione delle delibere.
La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni ed è composta da:

  • genitore, 1 studente, 1 insegnante, 1 rappresentante del personale A.T.A.

Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta.

Cosa fa la Giunta esecutiva?

  • Predispone il programma annuale e il conto consuntivo.

  • Prepara i lavori del Consiglio di Istituto.

  • Esprime pareri e proposte di delibera.

  • Cura l'esecuzione delle delibere.

  • Propone al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie allegando un'apposita relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.

  • Predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri.

(NB: Rispetto alle proposte della Giunta, il Consiglio ha comunque il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle proposte fatte dalla Giunta.)

Cos’è e cosa fa una Commissione?

Su tematiche particolarmente complesse, dove risultasse necessario o utile sviluppare momenti di confronto, lavoro comune, indagine e ricerca, analisi e proposte, il C.d.I. può costituire gruppi di lavoro con un preciso mandato. Pur nella ristrettezza dei tempi disponibili, la Commissione può garantire al Consiglio un adeguato momento di approfondimento che dà qualità all’informazione, allaconsultazione, al confronto, al processo decisorio.

Come si diventa Presidente del Consiglio d’Istituto?

Il Presidente è eletto alla prima riunione del Consiglio, mediante votazione segreta, tra i  rappresentanti dei genitori membri del Consiglio: i genitori in questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati. All’elezione partecipano tutte le altre componenti del Consiglio.

Il Presidente è eletto a maggioranza: metà + 1 dei presenti.

Il Consiglio, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente, elegge anche un VicePresidente che assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza anche del Vice Presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano.

Quando il Presidente decade dalla carica, si deve procedere a nuova elezione.

Che cosa fa il Presidente del Consiglio d’Istituto?

  • Convoca il C.d.I. su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa. Soltanto la prima convocazione del Consiglio è disposta e presieduta dal Dirigente Scolastico (di solito fino all’elezione del Presidente).

  • Presiede e cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. 

  • In caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio.

  • Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri; può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni. È altresì sua facoltà, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, allontanare chiunque sia causa di disordine ed eventualmente proseguire la seduta in forma non pubblica.

La composizione di questo organo può essere rappresentata nel seguente schema:


Le elezioni per il Consiglio d’Istituto si svolgono attraverso un sistema proporzionale che tiene conto delle liste dei candidati per ogni categoria.

Queste procedure sono regolate, in modo generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del Testo Unico in materia di Istruzione - Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall’Ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Le votazioni avvengono in un giorno festivo dalle 8:00 alle 12:00 e il giorno seguente dalle 8:00 alle 13:30.

L’elettore, munito di un documento identificativo, esprime il suo voto, che è sempre personale e riservato, nel seggio dove è registrato secondo il seguente schema:

Le preferenze possono essere indicate con un segno accanto al nome del candidato o dei candidati. Prima di ricevere la scheda, l’elettore deve firmare l’elenco degli elettori nel seggio accanto al proprio nome e cognome.

Il diritto di voto attivo e passivo per ciascuna rappresentanza è riservato esclusivamente ai membri delle rispettive categorie che partecipano al Consiglio d’Istituto.

Il diritto di voto attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali è riservato ai genitori degli studenti, o a coloro che li rappresentano legalmente.

Il diritto di voto attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti è assegnato agli alunni delle classi della scuola secondaria superiore, indipendentemente dalla loro età.

Elettorato attivo e passivo

Docenti:

Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, inclusi quelli in assegnazione temporanea.

I docenti con contratto a tempo determinato che hanno un contratto della durata minima di 180 giorni.

NON sono inclusi nel diritto di voto attivo e passivo i docenti che non lavorano nell’istituto perché esonerati e quelli in aspettativa per motivi familiari.

Personale ATA:

Tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato dell’Istituto.

NON fanno parte del diritto di voto attivo e passivo il personale ATA che non lavora nell’Istituto perché esonerato, fuori ruolo o in aspettativa per motivi familiari.

Genitori:

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti genitoriali è attribuito, anche se i figli hanno raggiunto la maggiore età, a entrambi i genitori o a chi legalmente li rappresenta, intendendo come tali solamente le persone fisiche a cui sono stati conferiti, tramite decisione dell’autorità giudiziaria, poteri di tutela, secondo quanto stabilito dall’art. 348 del codice civile.

Non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo il genitore che ha perso la potestà sul figlio minorenne, i membri che, per qualunque motivo, non appartengono più alle componenti scolastiche li studenti che hanno ottenuto il diploma finale o che per qualsiasi ragione non sono più iscritti all’istituto.

I genitori degli alunni nei casi su citati, restano in carica se c’è l’iscrizione di un altro figlio per l’anno scolastico successivo.

Gli elettori che appartengono a più componenti (ad esempio, un membro del personale ATA che è anche genitore di uno studente) possono esercitare il loro diritto di voto attivo e passivo per tutte le componenti alle quali partecipano.

Si perde il posto di membro del Consiglio di Istituto dopo tre assenze consecutive, come stabilito dall’art. 38 del DLgs n. 297 del 16 aprile 1994.

Fasi Dettagliate delle Elezioni

1. Indizione delle Elezioni

  • Decreto USR: La data delle votazioni per il rinnovo triennale dei Consigli di Istituto è fissata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) di competenza solitamente in due giorni consecutivi: un giorno festivo (es. domenica) dalle 8:00 alle 12:00 e il giorno successivo (es. lunedì) dalle 8:00 alle 13:30.


  • Decreto Dirigente Scolastico: Il Dirigente Scolastico emana un decreto per indire ufficialmente le elezioni all'interno della scuola, specificando le date e le modalità.

2. Costituzione della Commissione Elettorale

  • Viene istituita una Commissione Elettorale d'Istituto, composta da rappresentanti di tutte le componenti (docenti, genitori, personale ATA), che supervisiona l'intero processo.

3. Presentazione delle Liste dei Candidati

  • Termini: Le liste dei candidati devono essere presentate alla commissione elettorale entro i termini stabiliti (solitamente fino alle ore 12:00 del quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni).


  • Firme necessarie: Ogni lista deve essere presentata da un numero minimo di elettori della stessa componente, variabile in base alla popolazione elettorale della scuola (es. per i genitori, almeno 20 firme se gli elettori sono più di 200).


  • Candidati: Ogni lista può contenere un numero massimo di candidati (es. fino a 16 per genitori e docenti, fino a 4 per ATA).


  • Affissione: La commissione elettorale cura l'affissione delle liste all'albo della scuola subito dopo la scadenza del termine di presentazione.

4. Propaganda Elettorale

  • Le diverse liste possono svolgere attività di propaganda e assemblee nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai regolamenti interni e nei giorni precedenti il voto.

5. Votazione

  • Date e Orari: Le operazioni di voto si svolgono solitamente in due giorni consecutivi: un giorno festivo (es. domenica) dalle 8:00 alle 12:00 e il giorno successivo (es. lunedì) dalle 8:00 alle 13:30.


  • Modalità di Voto:

    • Il voto è personale, segreto e diretto.

    • L'elettore esprime il proprio voto apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta.

    • È possibile esprimere delle preferenze (di solito due per genitori e docenti, una per il personale ATA) per i candidati all'interno della lista votata.


  • Seggi Elettorali: Vengono costituiti uno o più seggi elettorali composti da un presidente e scrutatori.

6. Scrutinio e Attribuzione dei Seggi

  • Scrutinio: Subito dopo la chiusura dei seggi, si procede allo scrutinio delle schede e alla redazione dei verbali, distinti per componente.


  • Attribuzione Seggi: L'assegnazione dei posti avviene in base al principio della rappresentanza proporzionale, calcolando la "cifra elettorale" di ciascuna lista e i relativi quozienti. I seggi vengono attribuiti alle liste che ottengono i quozienti più alti in una graduatoria decrescente.


  • Proclamazione degli eletti: Il seggio elettorale n. 1, integrato, somma i risultati di tutti i seggi e proclama gli eletti in base ai risultati ottenuti dalle liste e alle preferenze dei candidati.

7. Insediamento del Consiglio e Elezione del Presidente

  • Prima Convocazione: Il Dirigente Scolastico convoca il nuovo Consiglio di Istituto entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti.


  • Elezione del Presidente: Nella prima seduta, il Consiglio, presieduto inizialmente dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori il proprio presidente, a scrutinio segreto.







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