
Sono in corso in tutte le scuole italiane le riunioni tra Dirigente scolastico,
RSU e Rappresentanti territoriali dei Sindacati firmatari del CCNL sulle
relazioni sindacali di Informazione, Confronto e Contrattazione così come
previsto dall'art. 4 del CCNL 2019-2021.
Ho riscontrato, a Brindisi, in quasi tutte le scuole una
confusione sui concetti di Individuazione, Attribuzione e
Determinazione presenti nelle relazioni del Confronto e della
Contrattazione. L'interpretazione corretta è:...
- Criteri di individuazione del personale da utilizzare nelle attività
retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 30, comma 9, lett. B del CCNL
2019-2021);
qui si stabiliscono i criteri per scegliere i docenti da utilizzare nelle
attività (disponibilità, titoli, esperienza, rotazione, non cumulabilità
di incarichi). → Confronto.
- Criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori al
personale docente, educativo ed ATA (art. 30, comma 4, lett. C del CCNL
2019-2021).
qui si decide quali sono le attività da retribuire (supporto
organizzativo-gestionale, supporto alla didattica, attività di ampliamento
dell'offerta formativa- progetti), se ne determinano i valori in euro e si
attribuiscono al personale docente e ATA. → Contrattazione.
Questi due criteri vengono, il più delle volte, confusi e
i criteri di attribuzione vengono intesi come criteri di individuazione
già discussi nella relazione sindacale del Confronto e inseriti
inopportunamente nel testo della Contrattazione.
Questo è un errore grossolano! Confondere i due criteri
significa non avere chiara l'evoluzione dei modelli di relazioni sindacali nel
tempo e non avere contezza del ruolo del Dirigente scolastico all'interno delle
relazioni sindacali..
Allora c'è bisogno di un po' di storia!
Il CCNL 2006/2009 non prevedeva la relazione sindacale del
Confronto. Le relazioni sindacali erano quelle dell'Informazione e della
Contrattazione.
Le materie di contrattazione prevedevano sia i criteri per l'individuazione del
personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto (art.
6, comma 2, lettera m), sia i criteri di attribuzione dei compensi accessori
(art. 6, comma 2, lettera l).
Nei contratti successivi, CCNL 2016/2018 e CCNL 2019/2021, è
apparsa la relazione sindacale del Confronto che ha sottratto alla
Contrattazione molte materie! Quelle materie relative alla gestione e alla
organizzazione del personale, pertanto l'individuazione del personale da
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto diventa di
competenza del Dirigente scolastico, attraverso un banale Confronto con le RSU e
le Organizzazioni sindacali firmatarie. Fu questo uno dei motivi per cui lo
SNALS non firmò quel contratto.
Fin dagli inizi degli anni novanta il rapporto di lavoro nel
pubblico impiego e quindi nella scuola era di natura prettamente pubblicistica,
interamente regolamentata da fonti normative, giammai contrattuali, che
provenivano unilateralmente dall’Amministrazione: leggi e regolamenti per gli
aspetti generali e provvedimenti amministrativi per gli aspetti riguardanti il
singolo rapporto di lavoro.
Grazie all'impegno dei sindacati, il regime pubblicistico ha lasciato sempre più
spazio alla privatizzazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego o,
meglio, alla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego.
La contrattualizzazione è stata, infatti, l'obiettivo del
fronte sindacale che volle fortemente il superamento della prima legge quadro n.
93 sul pubblico impiego del 1983 che prevedeva, all'art. 6, accordi sindacali
per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, la cui efficacia era, però,
subordinata ad un D.P.R..
I contratti della scuola del trienni 1985-1987 e 1988-1990 furono, infatti,
recepiti rispettivamente dal DPR 209/87 e dal DPR 399/88.
E finalmente arriva il D.Lgs 29 del 1993 che:
- sottraeva al legislatore materie sull'organizzazione del lavoro delle
pubbliche Amministrazioni, sino a quel momento, "riserva di legge" anche per
dettato costituzionale (vedasi l'art. 97 della Costituzione tuttora vigente
che recita " ... I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità
dell'amministrazione. ... ";
- annullava la necessità di recepire gli accordi tra le parti in un DPR in
cui c'era la possibilità di modificare unilateralmente l'accordo stesso da
parte del legislatore;
- riconduceva il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sotto la disciplina di diritto privato del lavoro
subordinato.
Ma, dopo il successo sindacale, i “nemici” della
contrattualizzazione del pubblico impiego, anche attraverso ipotesi di
illegittimità costituzionale delle iniziative legislative a favore della
privatizzazione,a norma del succitato art. 97 della Costituzione, hanno minato i
presupposti legislativi della contrattualizzazione con apposite normative.
Cominciò nel 2009 il ministro Brunetta con il D.Lgs. 150/2009, che novellò
profondamente il D.Lgs. 165/2001 suggellando il ritorno al regime pubblicistico
del rapporto di lavoro pubblico limitando notevolmente il ruolo della
contrattazione.
Furono anni di battaglia ai tavoli della contrattazione nelle
scuole con i Dirigenti scolastici che volevano applicare il decreto Brunetta e i
sindacati ancorati alle norme contrattuali del CCNL 2006/2009 che garantiva al
Sindacato e alle RSU ampi spazi di contrattazione.
Si arriva quindi ai contratti 2016/2018 e 2019/2021 in cui
molte materie oggetto di contrattazione nel precedente CCNL 2006-2009 sono state
derubricate a materie di sola informazione e di confronto ritornando
inesorabilmente ad una concezione pubblicistica del rapporto di lavoro nel
pubblico impiego.
Nel CCNL Scuola 2019-2021 i criteri di individuazione
del personale rientrano nelle materie di Confronto, non di Contrattazione.
I criteri di attribuzione e determinazione dei compensi, invece, è materia di
contrattazione integrativa di istituto.
Nel linguaggio del CCNL Scuola 2019-2021 quindi i termini
individuazione e attribuzione non vanno confusi, per onestà
intellettuale e per rispetto delle lotte sindacali a favore della
contrattualizzazione contro la pubblicizzazione del rapporto di lavoro nel
pubblico impiego!
Quindi cari Dirigenti scolastici tenetevi le vostre
competenze relative alla organizzazione degli uffici e alla gestione del
personale così come è stato stabilito nel CCNL 2019/2021 ed evitate di inserire
nella contrattazione materie non più oggetto di Contrattazione ma di semplice
Confronto, così come fortemente voluto dai "nemici" della
contrattualizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego.
(Carmelo NESTA)
PUBBLICATO DA ORIZZONTE SCUOLA