
Nonostante siano trascorsi ben 30 anni dall’entrata in vigore della normativa contrattuale sulla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari, ci sono ancora dirigenti scolastici che limitano il diritto dei docenti a usufruire dei 6 giorni di ferie durante le attività didattiche come permessi retribuiti ...
L’istituto di questi permessi nasce con l’art. 21 del CCNL Scuola del 4 agosto
1995, confermato dal CCNL 2003, integrato nel CCNL 2006/2009 e, ancora, ribadito
dai successivi contratti 2016/2018 e 2019/2021 (quest’ultimo con alcune novità
per i docenti supplenti).
Approfondiamo la sequenza dell’iter contrattuale:
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art. 21 CCNL Scuola 4 agosto 1995
comma 2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno
scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi
personali o familiari debitamente documentati; per gli stessi motivi
sono fruibili i sei giorni di ferie durante le attività didattiche di cui al
precedente art. 19, comma 9, indipendentemente dalla presenza delle
condizioni previste in tale norma;
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art. 15 CCNL Scuola 4 luglio 2003
comma 2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno
scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o
familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi
motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie
durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9,
prescindendo dalle condizioni previste in tale norma;
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art. 15 CCNL Scuola 29 novembre 2007
comma 2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno
scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o
familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi
motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie
durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9,
prescindendo dalle condizioni previste in tale norma;
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il CCNL 2016-2018 mantiene in vigore l’art. 15 comma 2
succitato, quindi la regola dei 3 giorni + 6 giorni di ferie convertibili in
permessi retribuiti resta valida;
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con il CCNL 2019-2021 viene confermato che, per personale
di ruolo, la disciplina precedente resta valida:
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una novità del CCNL 2019-2021 riguarda i supplenti
annuali con contratto al 31 agosto o al 30 giugno: anche loro hanno ora
diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o
familiari (art. 35, comma 12). Tuttavia, per i supplenti non è previsto
automaticamente il riconoscimento della conversione delle ferie in
ulteriori 6 giorni di permesso, come avviene per i docenti di ruolo:
l’estensione riguarda esclusivamente i 3 giorni di permesso retribuito.
Per oltre vent’anni, dalla nascita dell’istituto dei permessi
retribuiti (1995) fino al 2019, l’interpretazione costante, unanime e mai
contestata è stata questa:
i 6 giorni di ferie durante le attività didattiche sono pienamente fruibili come
"permessi retribuiti" per motivi personali o familiari. Quindi 3 giorni + 6 giorni
= 9 giorni retribuiti, come diritto pieno.
La "documentazione" era intesa come semplice motivazione, anche con
autocertificazione
Anche l’ARAN ha sempre confermato che i 6 giorni di ferie, se
richiesti per motivi personali o familiari durante le attività didattiche,
assumono la natura di permessi retribuiti e non sono soggetti a valutazione
discrezionale del dirigente scolastico.
A titolo di esempio, nella nota ARAN, l’Agenzia precisa che il personale docente ha diritto a 32 giorni
di ferie per ciascun anno scolastico, da fruire nei periodi di sospensione delle
attività didattiche.
Durante la restante parte dell’anno, è comunque possibile richiedere fino a
un massimo di 6 giornate di ferie per motivi personali o familiari, le quali,
pur essendo formalmente ferie, sono considerate a tutti gli effetti permessi
retribuiti, con piena tutela del diritto del docente.
Si richiama anche il Parere ARAN n. 2698 del 2 febbraio 2011, rilasciato in risposta ad un quesito dell’USR Puglia, che
ribadisce integralmente quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL
2006/2009.
L’ARAN conferma che il secondo periodo del comma 2 consente al personale
docente di fruire dei 6 giorni di ferie durante l’attività didattica con le
medesime modalità (richiesta del dipendente) e allo stesso titolo (motivi
personali o familiari) previsti per i tre giorni di permesso retribuito.
Tale fruizione — precisa il parere — avviene indipendentemente dalle condizioni
poste dall’art. 13, comma 9, sulle ferie, poiché i 6 giorni, una volta richiesti
per motivi personali o familiari, assumono la natura giuridica di permessi
retribuiti.
Ne consegue che non è previsto alcun margine di discrezionalità da parte del
dirigente scolastico: il DS non può valutare né sindacare il motivo addotto dal
docente, né subordinare la concessione del permesso a criteri ulteriori rispetto
alla norma contrattuale.
In data 04/04/2019 l’ARAN con nota n. 2664 (non reperibile
sul web) entra a gamba tesa a sconvolgere un principio ormai consolidato e ad
offrire a molti dirigenti scolastici un comodo alibi per restringere un diritto
riconosciuto e accettato da oltre vent’anni.
Interpretando, infatti, quei giorni come "ferie ordinarie" e non più come un
istituto distinto e tutelato che il contratto qualifica come permessi
retribuiti, la nota ha aperto la strada a prassi restrittive e arbitrarie che
negano ai docenti un diritto contrattuale pieno e non sottoposto a valutazioni
discrezionali del dirigente.
In questo modo, quella nota è diventata per molti dirigenti scolastici uno
strumento per ridurre spazi di agibilità professionale e per reinterpretare in
senso limitativo un istituto che tutti i contratti della scuola dal 1995 in poi
avevano sempre garantito con chiarezza.
I sindacati (SNALS-Confsal, FLCGIL, CISL Scuola, UIL Scuola
RUA e Gilda Unams) manifestarono un totale dissenso di merito e di metodo alla
nota dell’ARAN che aveva dato una errata interpretazione su quanto disposto
dalla legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), con una lettera del 19
aprile 2019, sostenendo che:
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la legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 54,
L. 228/2012) ha modificato la disciplina delle ferie ma non ha toccato
l’art. 15, comma 2 del CCNL che disciplina i permessi retribuiti;
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i 6 giorni di ferie fruibili durante le attività
didattiche restano utilizzabili come permessi retribuiti, come previsto
dall’ultimo periodo dell’art. 15, comma 2;
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la Nota ARAN ha interpretato in modo restrittivo la
disciplina, limitando i permessi a soli 3 giorni, in contrasto con la
normativa contrattuale vigente;
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il metodo con cui ARAN ha fornito l’interpretazione senza
confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL è stato un atto unilaterale.
Dopo la lettera unitaria delle Organizzazioni sindacali non
risulta pubblicamente disponibile un riscontro formale dell’ARAN che abbia:
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ritirato o modificato la nota 2664/2019,
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revocato l’interpretazione restrittiva dei permessi,
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prodotto una replica condivisa con le OO.SS.
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intanto quella nota è irreperibile sul web
Di fatto, la questione interpretativa è rimasta aperta fino
all’intervento della giurisprudenza.
Ogni volta che i dirigenti scolastici tentavano di negare i permessi, i docenti
erano costretti a far valere i propri diritti davanti ai tribunali. Le numerose
sentenze emesse a loro favore hanno dimostrato chiaramente che i permessi
retribuiti sono un diritto consolidato e non una concessione discrezionale,
smascherando così ogni tentativo di limitare la libertà contrattuale del
personale scolastico.
Una delle più recenti sentenze è quella della Corte d’Appello
di Caltanissetta n. 286/2023
In precedenza:
la sentenza del Tribunale di Taranto del 22 maggio 2022;
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la sentenza n. 53 del 26 maggio 2020 del Tribunale di
Fermo;
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la sentenza n. 15 del 28 gennaio 2020 del Tribunale di
Cuneo;
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la sentenza n. 2272 dell’ottobre 2019 del Tribunale di
Milano;
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la sentenza n. 54 del 2 aprile 2019 del Tribunale di
Ferrara;
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la sentenza n. 378 del 5 marzo 2019 del Tribunale di
Velletri.
Tutti i tribunali hanno sentenziato che i 6 giorni di ferie
possono essere commutati come permessi retribuiti per motivi familiari o
personali e quindi fruiti al pari dei 3 giorni del primo periodo dell’art. 15,
comma 2 del CCNL scuola 2006/2009.
Anche il SIDI (Sistema Informativo del Ministero
dell’Istruzione) riconosce ufficialmente, tramite il codice PE03 "PERMESSO PER
MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI", la possibilità per i docenti di ruolo di
utilizzare sei giorni di ferie come permessi retribuiti, confermando così
l’orientamento giurisprudenziale.
C’è un motivo in più che rende i 3+6 giorni di permesso
retribuito una conquista essenziale per i docenti, un diritto da difendere con
fermezza e da esercitare senza compromessi:
il Principio di contropartita nella contrattazione
Nella contrattazione collettiva, soprattutto nel settore
pubblico, dove le risorse economiche sono predeterminate dalla legge
finanziaria, vige il principio che i benefici contrattuali, siano essi normativi
o economici, attingono allo stesso monte delle risorse finanziarie stanziate per il
rinnovo.
Per ottenere un beneficio contrattuale normativo (come i permessi retribuiti), i
lavoratori e le loro rappresentanze sindacali devono implicitamente o
esplicitamente rinunciare a una parte del potenziale beneficio contrattuale
economico (come ad esempio un aumento di stipendio o la concessione di un
salario accessorio).
Questo accade perché:
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Lo stanziamento complessivo per il rinnovo contrattuale è
una cifra fissa definita a monte dal Governo (parte datoriale);
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ogni norma che introduce un costo per l'Amministrazione
(come un giorno di permesso retribuito, un'indennità, o una riduzione
dell'orario di lavoro) ha un valore economico che deve essere coperto da
quelle risorse stanziate.
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se una parte delle risorse viene destinata a finanziare
il costo di nuovi benefici normativi, quella stessa parte non è più
disponibile per finanziare aumenti diretti di stipendio o altri
benefici economici.
Quindi, quando i docenti hanno ottenuto il beneficio
dell'art. 15, comma 2, che ha reso i 3+6 giorni di permesso per motivi personali
un diritto non soggetto a discrezionalità, hanno di fatto utilizzato una quota
del budget contrattuale complessivo.
Se non fosse stato destinato a quella
norma, quel valore economico sarebbe stato riversato in aumenti stipendiali tabellari.
In sintesi, i due tipi di benefici sono in un rapporto di alternativa
potenziale: più risorse vanno alla norma, meno ne vanno allo stipendio, e
viceversa, nell'ambito di un budget predefinito.
In conclusione, il 3+6 rappresenta una vera conquista normativa ottenuta in una
stagione contrattuale caratterizzata da incrementi economici modesti. Possiamo
quindi affermare che, mentre sul versante salariale i sindacati dovettero
accettare aumenti contenuti, riuscirono però a garantire ai docenti un diritto
forte, concreto e tuttora fondamentale. Per questo i permessi retribuiti
costituiscono a pieno titolo un diritto "conquistato" e "acquistato" dalla
categoria.
Un ultimo aspetto fondamentale nella fruizione dei permessi retribuiti riguarda
l’autocertificazione.
La normativa vigente è molto chiara: il docente ha diritto a richiedere i giorni
di permesso indicando un motivo personale o familiare, senza ulteriori
limitazioni.
Il motivo deve essere dichiarato, ma non deve essere documentato oltre
l’autocertificazione.
Va osservato che nei contratti successivi a quello del 1995 l’avverbio
"debitamente" è scomparso dall’espressione "documentati".
È importante ricordare che:
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La norma non definisce né restringe quali debbano essere i
"motivi personali":
ciò significa che rientrano nel diritto tutte le esigenze soggettive del
docente.
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Il dirigente scolastico non può valutare, giudicare o sindacare la natura del
motivo dichiarato, né richiedere prove aggiuntive.
A titolo esemplificativo - e non esaustivo - sono da considerarsi motivi
pienamente legittimi:
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visite mediche o accertamenti sanitari;
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accompagnamento o assistenza a un familiare;
-
adempimenti o pratiche burocratiche non rinviabili;
-
interventi urgenti di natura edilizia presso la propria abitazione;
visite veterinarie per il proprio animale d'affezione;
-
esigenze personali di carattere strettamente soggettivo, come ad esempio:
-
necessità di recuperare le energie psicofisiche dopo un periodo
particolarmente intenso a scuola;
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dedicare tempo alla cura personale o al proprio benessere (visita estetica,
fisioterapia non sanitaria, attività di relax);
-
partecipazione a un’attività culturale o personale che si ritiene importante
(presentazione di un libro, seminario, evento culturale);
Per quanto riguarda gli esempi succitati relativi alle esigenze personali di carattere strettamente soggettivo, potrebbero essere erroneamente considerati motivazioni futili. Su tale presupposto, il Dirigente scolastico potrebbe negare la concessione del permesso, richiamando un parere dell'Aran secondo cui "la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata è rinviata al Dirigente scolastico".
In analogo senso viene anche richiamata una ordinanza della Corte di Cassazione 12991 del 13 maggio 2024 che ha rigettato il ricorso di un docente avverso il diniego del permesso, ritenendo eccessivamente generica l’autocertificazione recante la motivazione "dover accompagnare la moglie fuori Milano".
Il nodo giuridico non è la "valutazione del motivo", ma la "verifica formale della documentazione".
Il parere ARAN non può essere interpretato nel senso di attribuire al Dirigente scolastico un potere discrezionale sul merito del motivo personale o familiare.
La “valutazione di adeguatezza” richiamata dall’ARAN riguarda esclusivamente:
la sussistenza formale dell’autocertificazione;
la riconducibilità del motivo dichiarato alla sfera personale o familiare;
Non riguarda, invece:
il giudizio di opportunità, utilità o “serietà” del motivo;
una valutazione morale o soggettiva delle scelte personali del lavoratore;
Per quanto riguarda l’ordinanza della Cassazione n. 12991/2024, la Cassazione non afferma che il Dirigente possa valutare il “valore” del motivo, ma solo che l’autocertificazione non sia meramente assertiva.
L’ordinanza non nega la legittimità di motivi personali ampi, ma censura la genericità assoluta della motivazione addotta.
Nel caso esaminato: "dover accompagnare la moglie fuori Milano"
non risultava:
né il collegamento temporale con la giornata richiesta;
né la ragione concreta dell’accompagnamento;
né la riconducibilità immediata a una esigenza personale o familiare specifica.
La Cassazione, pertanto, non stabilisce alcun principio secondo cui i motivi personali debbano essere "gravi", "eccezionali" o "oggettivamente rilevanti", ma afferma esclusivamente che l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di permesso deve contenere una descrizione sufficientemente specifica del motivo addotto, tale da consentirne la riconducibilità alla sfera personale o familiare tutelata dal CCNL, senza risolversi in una mera formula generica o tautologica.
Confondere la verifica formale dell’autocertificazione con un giudizio sul valore del motivo addotto significa snaturare il diritto contrattuale dei permessi retribuiti, subordinandolo a valutazioni soggettive estranee al CCNL e in contrasto con i principi costituzionali di libertà personale e di autodeterminazione.
Cosa fare in caso di diniego da parte del dirigente scolastico
PUBBLICATO DA ORIZZONTESCUOLA