
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 231 depositata lo scorso 23 luglio 2013, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 19, primo comma, lett. b) dello Statuto dei lavoratori (
Legge n. 300 del 1970), nella parte in cui "non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell' azienda".
Secondo i Giudici della Corte Costituzionale ...
il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda, nel momento in cui viene alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la sua esclusione, viola gli artt. 2, 3 e 39 della
Costituzione.
In particolare, l'art. 3 della
Costituzione risulta violato sotto il profilo della irragionevolezza del criterio nonché sotto il profilo della disparità di trattamento, atteso che i sindacati sarebbero privilegiati o discriminati non in ragione della loro rappresentatività (che giustifica la partecipazione alla trattativa) ma in base al rapporto con l'azienda, per il fatto di aver concluso il contratto con la stessa.
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 231 DEL 23 LUGLIO 2013