Secondo il MEF, con l’avvento del
D.L. n. 95/2012, a decorrere dal 7/7/2012, data di entrata in vigore dello stesso, è stato disapplicato l’art. 19, comma 2, terzo periodo, del
CCNL 29/11/2007 che consentiva al personale a tempo determinato di non fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e di percepire conseguentemente la “monetizzazione” delle stesse.
Pertanto, dal 7/7/2012 e sino al 31/12/2012 il personale scolastico era obbligato a fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle lezioni, poiché la monetizzazione delle ferie non risultava più dalla data di entrata in vigore del
D.L. n. 95/2012, e quindi non esisteva più una clausola normativamente e contrattualmente prevista nell’ordinamento scolastico da disapplicare ai sensi dell’art. 56 della
Legge n. 228/2012.
L’entrata in vigore dall’1/1/2013 del comma 54, dell’art. 1 della
Legge n. 228/2012 non ha carattere retroattivo per mancata espressa previsione in tal senso e di conseguenza, soltanto nella parte in cui disapplica norme contrattuali non già disapplicate dal
D.L. n. 95/2012 esplica i suoi effetti dall’1/9/2013, ai sensi del successivo comma 56. Quindi, per il personale a tempo determinato l’efficacia del comma in questione non è differita all’1/9/2013.
Per il personale a tempo indeterminato invece, il comma 54 disapplica il contratto vigente, in quanto estende il periodo in cui detto personale, che precedentemente poteva fruire delle ferie soltanto durante la sospensione delle attività didattiche, per cui può essere posto in ferie, sino a comprendere tutti i periodi di sospensione delle lezioni e pertanto, a termini del succitato comma 56, entra in vigore dall’1/9/2013.
Per quanto attiene al personale ATA l’art. 1, comma 54, non introduce alcuna novità.
Essendo state disapplicate dal 7/7/2012 sia l’art. 13, comma 5, che l’art. 19, comma 2 ultimo periodo, del
CCNL 29/11/2007, l’art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012 consente invece la monetizzazione delle ferie “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ne consegue che successivamente all’entrata in vigore del comma 55, dell’art. 1, della
Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall’1/1/2013, è consentita la “monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l’obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto, ai fini della monetizzazione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie.
Per il personale ATA, in particolare quello supplente breve o saltuario, nulla è innovato circa i periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal
CCNL 29/11/2007e quindi agli stessi, dal 7/7/2012 può essere riconosciuta la “monetizzazione” solo qualora la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.
Infine, per il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e per il personale ATA supplente annuale fino al termine delle attività didattiche nulla è innovato rispetto al divieto generale di "monetizzazione" posto dall’art. 5, comma 8, del
D.L. n. 95/2012.
Pertanto la "monetizzazione" è consentita unicamente nei residui casi contemplati dalla nota n. 32937/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.