
La Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 (
vedi nostro precedente articolo) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, ...
non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave.
L'Inps, con la circolare n. 159 del 15 novembre 2013, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, riconosce il congedo al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in
cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti;
un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
La circolare n. 159 del 15 novembre 2013
ALLEGATO