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NON È APPLICABILE NEL COMPARTO SCUOLA LA CIRCOLARE 2/2014 DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA SU ASSENZE PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI
Data: Mercoledì, 09 Aprile 2014, ore 22:00:15
Argomento: AZIONI DEL SINDACATO






Lo SNALS-CONFSAL ha chiesto un incontro urgente con il Capo Dipartimento, Dr. Luciano Chiappetta, al fine di concordare una circolare alle istituzioni scolastiche che tenga conto della specificità del vigente CCNL del comparto scuola e garantisca la  tutela della esigenze del personale legate alla tutela della salute.
Riportiamo di seguito il testo della lettera di richiesta di incontro e un'analisi sul contenuto della circolare 2/2014: ...




 


snals_confsal

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL CAPO DIPARIMENTO
   DOTT. LUCIANO CHIAPPETTA

 

La scrivente organizzazione sindacale chiede una convocazione urgente in merito alla necessità di emanare disposizioni specifiche per il personale del comparto scuola in relazione alla possibilità di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Non è, infatti, accettabile per il personale della scuola il disposto della circolare 2/2014 del Dipartimento Funzione Pubblica in relazione a quanto previsto agli art. 15 e 16 del vigente CCNL.


 

Il Segretario Generale
Marco Paolo Nigi




Analizziamo il contenuto della circolare 2/2014 e scopriamo le finalità:

CIRCOLARE N. 2/2014
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
OGGETTO: decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 — "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" — art. 4 comma 16 bis — assenze per visite, terapie prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

PREMESSA
La legge n. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", con l'art. 4, comma 16 bis, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

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Art. 4, comma 16-bis, del D. L. 101 modificato dalla legge di conversione 125/2013:
All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «l'assenza e' giustificata» sono sostituite dalle seguenti: «il permesso e' giustificato»;
b) dopo le parole: «di attestazione» sono inserite le seguenti: «, anche in ordine all'orario,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica».

Art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001:
Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
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Pertanto il novellato art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs 165 del 30 marzo 2001 recita:
Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.




COSA CAMBIA
Prima dell’entrata in vigore del novellato articolo suscritto, il personale della scuola poteva fruire, per recarsi a visita specialistica, di 3 istituti previsti dal contratto:

1) Assenze per malattia – art. 17 CCNL 2007. Al comma 16 è infatti prevista l’assenza per malattia per visite specialistiche (Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.). Il dipendente era tenuto a presentare a scuola un’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privata che aveva effettuato la visita, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntivi (tranne l’attestazione che la visita poteva essere effettuata solo in orari coincidenti con quello di lavoro).

2) Permessi retribuiti – art. 15 CCNL 2007. (3 giorni + 6 giorni – comma 2). Il dipendente doveva autocertificare il motivo dell’assenza per visita specialistica.

3) Permessi brevi ( a recupero) – art. 16 CCNL 2007 (fino a 36 ore per il personale ATA – max 3 ore a permesso) fino a 18 ore per il personale docente – max 2 ore a permesso). Il dipendente non era tenuto a sottoscrivere alcuna autocertificazione ma era tenuto al recupero delle ore.


Dopo l’entrata in vigore del novellato articolo non sarebbe più possibile usufruire delle assenze per malattia per le visite specialistiche, essendo state modificate le parole «l'assenza e' giustificata» con le seguenti: «il permesso e' giustificato». A meno che non ci sia concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche e la situazione di incapacità lavorativa certificata dal medico.

Pertanto il dipendente può usufruire solo degli istituti dei permessi che, per il personale della scuola, sono quelli su descritti al punto 2) e al punto 3).

Nulla cambia per i permessi brevi che continuano ad essere regolamentati secondo quanto previsto dal CCNL 2007 (Sono comunque non adatti per le visite mediche per il loro tempo limitato).

Per i permessi retribuiti, invece, ci sono ulteriori condizioni che ne limitano eventuali abusi per quanto riguarda l’orario della visita e la sua durata.
Infatti, anche con autocertificazione, il dipendente deve dichiarare, oltre alla denominazione e l’indirizzo della struttura presso cui si è recato, anche gli orari di inizio e fine della  visita.
Deve risultare che si è svolta durante l’orario di lavoro ed è durata più del tempo previsto dall’istituto del permesso breve.







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