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APPLICAZIONE DELLE RISULTANZE DELLE VERIFICHE REDDITUALI NEI CONFRONTI DEI PENSIONATI DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI TITOLARI DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - MESSAGGIO INPS
Data: Martedì, 15 Aprile 2014, ore 13:49:56
Argomento: PENSIONI



Pensione
L’INPS, con il messaggio n. 3722 dell’1 aprile 2014. ha reso noto che in attuazione dell’art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ha proceduto alla verifica, nei confronti dei pensionati titolari di assegno per il nucleo familiare, iscritti alle gestioni dipendenti pubblici, delle situazioni reddituali influenti sulla misura dell’assegno per il nucleo familiare, acquisendo dall’amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti. ...



 

Inoltre, a riguardo ha precisato che:

  • a seguito delle verifiche si è reso necessario in alcuni casi rideterminare gli importi dell’ANF, spettanti per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, sulla base dei redditi sia da pensione che di diversa natura, relativi all’anno 2011;
  • in materia di assegno per il nucleo familiare continua a trovare applicazione la normativa prevista dalla legge n. 153/1988 che prevede l’erogazione della prestazione sulla base del reddito conseguito nell’anno solare antecedente al primo luglio di ciascun anno;
  • qualora l’importo dell’assegno in esame, erogato nel periodo 1° luglio 2012/30 giugno 2013, sia risultato superiore a quello spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, con la rata di pensione di giugno 2014, verrà avviato il recupero dell’importo eccedente in quanto non dovuto;
  • ai pensionati interessati verrà recapitata una lettera con la quale saranno comunicati l’importo del debito e le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti;
  • per il recupero delle somme sarà operata una trattenuta mensile nei limiti di un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate;
  • nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, il pensionato viene convocato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni;
  • il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, potrà recarsi presso l’Ufficio della gestione dipendenti pubblici che ha in carico la gestione della relativa pensione per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione accertata dall’Istituto;
  • qualora il pensionato presenti un’autodichiarazione dei redditi riferita all’anno reddituale 2012, le Direzioni provinciali potranno procedere direttamente ad aggiornare gli importi dell’assegno in pagamento.







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