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PERSONALE IN REGIME DI PART TIME VERTICALE: PARERE DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA FRUIZIONE DEL CONGEDO BIENNALE PER ASSISTERE I FAMILIARI PORTATORI DI DISABILITÀ GRAVE
Data: Giovedì, 27 Settembre 2012, ore 21:30:02
Argomento: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE



part-time

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere prot. n. 36667 del 12 settembre 2012 ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 (congedo biennale per assistere i familiari portatori di disabilità grave) al personale dipendente con rapporto di lavoro di part time verticale.
Nel merito ha precisato quanto segue: ... 



- il congedo di cui all'art. 42, commi 5 ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, in caso di part time verticale deve essere proporzionato alle giornate  di lavoro prestate nel corso dell’anno. Tale calcolo va effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua opera in regime di part time, la cui durata è fissata in precedenza;

- nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente;

- per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell'articolazione del part time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta la prestazione, il conteggio deve comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi. Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo vanno escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.








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