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DECRETO LEGGE 58/2014 (MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO) – LEGGE DI CONVERSIONE PASSA ALL'ESAME DELLA CAMERA
Data: Giovedì, 22 Maggio 2014, ore 11:52:10
Argomento: NORMATIVA E POLITICA





In data 15 maggio 2014 il Senato ha trasmesso alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge di conversione del D.L. 58/2014 (Atto Camera 2385) per l’esame in seconda lettura (vedi nostro precedente articolo)  (vedi anche i nostri articoli relativi alle pulizie nelle scuole oggetto del DL 58/2014).
Di seguito il testo del Decreto Legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato...




 

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 2385
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA



 

ARTICOLO 1.
(Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell’attività scolastica).
1. Al fine di garantire l’esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all’avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi di cui al presente comma.
2. Identico.
2-bis. All’articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al secondo periodo, le parole: « che deve avvenire prima dell’indizione del nuovo corso-concorso di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo » sono soppresse.
2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l’aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.


ARTICOLO 2.
(Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole).
1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell’anno 2014 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1o aprile 2014 e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all’acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.
2. Identico.
2-bis. Nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del CIPE, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all’importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.
2-ter. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.









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