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CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - DICHIARAZIONE REDDITUALE - MESSAGGIO INPS
Data: Giovedì, 25 Settembre 2014, ore 10:11:17
Argomento: PENSIONI




inps

L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. ...



In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2013, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2014, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013.
A riguardo, l’INPS con il messaggio n. 7113 del 19 settembre 2014 ha fornito chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013.
Nel rinviare al testo completo del suddetto messaggio, si riportano di seguito gli aspetti salienti dello stesso.

PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
CONSEGUITI NELL'ANNO 2013.
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi in quanto interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2013.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013 entro il 30 settembre 2014, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.
I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto precedente, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2013 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.440,59.
Inoltre, viene precisato che:
 i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private, non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione;
 le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;
 le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione ;
 le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione;
 le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni sono cumulabili;
 i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione.

REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Con la medesima comunicazione è possibile dichiarare i redditi percepiti negli anni precedenti, ove non si fosse già provveduto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I soggetti tenuti alla dichiarazione individuati a livello centrale hanno ricevuto la richiesta di presentare la dichiarazione in argomento con il “bustone”.
Coloro che non avessero ricevuto la richiesta, pur essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto:
www.inps.it – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.

REGIME SANZIONATORIO
I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita
nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L’ANNO 2014
I pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2014.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2014 resa a consuntivo nell'anno 2015.

ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.








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