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LA CAMERA HA APPROVATO LA RIFORMA ''LA BUONA SCUOLA'' - IL TESTO COMPLETO DEL DDL CON LE MODIFICHE
Data: Mercoledì, 20 Maggio 2015, ore 16:22:24
Argomento: NORMATIVA E POLITICA




La Camera approva il DDL Scuola


Il disegno di legge sulla Scuola è stato approvato , alla Camera, senza sostanziali modifiche, con 316 voti favorevoli e 137 contrari.
Davanti a Montecitorio sono in corso manifestazioni e proteste. Il DDL passerà ora all'esame del Senato.
Di seguito una sintesi dei contenuti del disegno di legge con le modifiche apportate alla Camera...



I contenuti del disegno di legge
Il 20 maggio 2015 l'Assemblea della Camera ha concluso l'esame l'esame del disegno di legge di riforma della scuola presentato dal Governo  il 27 marzo 2015 (A.C. 2994) - in VII Commissione abbinato alle proposte di legge C. 416, C. 1595, C. 1835, C. 2043, C. 2045, C. 2067, C. 2291, C. 2524, C. 2630, C. 2860, C. 2875, C. 2975 e scelto  come testo base nella seduta del 14 aprile 2015 - apportando modifiche ulteriori rispetto a quelle già apportate in Commissione.
Il testo passa ora all'esame del Senato.
Il disegno di legge intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative.

In particolare, prevede, nel testo come modificato:
l'introduzione della programmazione triennale dell'offerta formativa.
Nel Piano triennale le scuole indicheranno il fabbisogno di personale docente e ATA (per quest'ultimo, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal D.P.R. 119/2009), nonchè  le infrastrutture e le attrezzature materiali di cui hanno bisogno per l'espansione dell'offerta formativa. Obiettivi di quest'ultima sono, fra gli altri, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue europee, anche tramite l'utilizzo della metodologia CLIL, il potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, giuridiche ed economiche, digitali, lo sviluppo delle discipline motorie, nonché l'apertura pomeridiana della scuola, il contrasto della dispersione scolastica e della discriminazione, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro, la riduzione del numero di alunni per classe, l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, la definizione di un sistema di orientamento.
Il piano è predisposto dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio di istituto (art. 2);

l'istituzione dell'organico (docente) dell'autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che, dall'a.s. 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale. I ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - dovrà essere definita entro il 31 marzo 2016.
L'organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili.
Entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti saranno finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale. Gli accordi di rete dovranno individuare, fra l'altro, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti della rete, nel rispetto delle disposizioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonchè di assistenza e integrazione delle persone con disabilità.
Per l'a.s. 2015/2016, gli ambiti  territoriali avranno estensione provinciale e l'organico dell'autonomia comprenderà l'organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica di diritto alla situazione di fatto, i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento (art. 8).
ll personale della dotazione organica dell'autonomia sarà tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 8) e potrà essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (art. 9);

l'attribuzione al dirigente scolastico del compito di conferire incarichi triennali, rinnovabili, ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. Possono essere svolti colloqui. I criteri adottati per il conferimento degli incarichi, gli incarichi conferiti e il curriculum dei docenti sono pubblicati sul sito internet delle scuole. In ogni caso, nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico deve dichiarare l'assenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati all'ambito territoriale.
Nel caso di più proposte di incarico, è il docente che sceglie. Per i docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte, provvede l'ufficio scolastico regionale (art. 9).
I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza (salvo nel caso di mobilità territoriale o professionale che, dall'a.s. 2016/2017, opererà fra gli ambiti professionali) (art. 8);
l'avvio, per l'a.s. 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che presentino domanda. I soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della necessaria specializzazione, e quelli comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza fra tutti gli ambiti territoriali (art. 10);
l'assunzione, dal 1° settembre 2016, e per i successivi anni scolastici, fino a totale assorbimento, degli idonei del concorso del 2012 (art. 10);

l'indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti, con attribuzione di un maggior punteggio al titolo di abilitazione all'insegnamento e al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.
A partire da questo concorso, cambieranno alcune regole: in particolare, conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso, il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi, le graduatorie avranno validità al massimo triennale (art. 10);

l'avvio, per l'a.s. 2016/2017, di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. Successivamente, i docenti assunti a seguito del piano straordinario e assegnati in via provvisoria per l'a.s. 2015/2016, partecipano, per il medesimo a.s. 2016/2017, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale (art. 10);

la possibilità, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015, di chiedere, limitatamente all'a.s. 2015/2016, l'assegnazione provvisoria interprovinciale, anche in tal caso in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia (art. 10).

Prevede, altresì, che le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria continueranno ad essere usate per il 50% degli accessi, fino a totale scorrimento e che le  graduatorie ad esaurimento del personale docente della  scuola secondaria perderanno efficacia dal 1° settembre 2015 se esaurite (art. 10). 

Con riferimento al termine di durata dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, prevede che il limite dei 36 mesi si applica solo ai contratti che saranno stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (art. 14).

Ulteriori previsioni relative ai docenti riguardano:
il periodo di formazione e prova, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. La valutazione di tale periodo sarà effettuata dal dirigente scolastico, sentendo il Comitato per la valutazione dei docenti, di cui entreranno a far parte anche genitori e, per il secondo ciclo di istruzione, studenti (artt. 11 e 13);
la formazione in servizio, che sarà obbligatoria e definita dalle scuole sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione – da adottare ogni tre anni – nonché in coerenza con i Piani di miglioramento adottati nell'ambito della fase di autovalutazione.
Inoltre, è prevista l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale (art. 12);
l'istituzione, dal 2016, di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo. Le risorse, ripartite su base territoriale, saranno assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione (art. 13).
Altre disposizioni riguardano i dirigenti scolastici. In particolare, il testo modificato prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici da parte del Nucleo per la valutazione (art. 25 d.lgs. 165/2001) debba essere coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale e connessa alla retribuzione di risultato (art. 9).

Con riferimento agli studenti, il testo modificato prevede, fra l'altro:
la possibilità per le scuole di attivare, nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, insegnamenti opzionali a scelta degli stessi studenti (art. 3);
il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno  200 ore nei licei) (art. 4) e la previsione che le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (art. 5);
la possibilità di svolgere attività educative, culturali, artistiche e sportive negli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica (art. 2);
lo sviluppo delle competenze digitali (art. 7).
Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienza formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato) saranno inserite nel Curriculum dello studente, di cui si terrà conto nel corso del colloquio dell'esame di maturità (art. 3).
 
A livello di agevolazioni fiscali, il testo modificato prevede (artt. 18-19):
un credito d'imposta del 65% per il 2015 e il 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti;
una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonchè delle scuole paritarie e statali del secondo ciclo di istruzione.

E' stata, invece, soppressa la possibilità di destinazione del 5 per mille alle scuole statali e paritarie, dal 2016 (art. 17).
Ulteriori disposizioni riguardano l'edilizia scolastica (artt. 20-22). In particolare, il testo modificato prevede:
l'indizione di un concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali per la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento;
il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica - al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate;
l'accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica;
lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.
 
Per la riforma di altri aspetti del sistema scolastico, il disegno di legge, come modificato, prevede una delega al Governo (art. 23).
Gli ambiti della delega riguardano - oltre che la redazione di un nuovo testo unico -  l'insegnamento nella scuola secondaria - per il quale si prevede  l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione -  l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali,  i percorsi dell'istruzione professionale, il (nuovo) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio, le scuole italiane all'estero, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo e le modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo.
I decreti legislativi devono essere adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

IL TESTO COMPLETO DEL DDL CON LE MODIFICHE

       



Le proteste davanti a Montecitorio

Le proteste davanti a Montecitorio





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