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SCIOPERO E SCRUTINI... E CATTIVE ABITUDINI
Data: Sabato, 30 Maggio 2015, ore 10:55:14
Argomento: AZIONI DEL SINDACATO




consiglio di classe


Avvisiamo le nostre RSU e i nostri Terminali sindacali di verificare la legittimità delle procedure messe in atto nelle scuole per procedere allo svolgimento degli scrutini...




In nessun caso, nemmeno in tempi normali (senza l'evento sciopero), è consentito procedere allo svolgimento degli scrutini prima del termine delle lezioni. In Puglia il calendario scolastico dell'a. s. 2014/15 fissa al 9 giugno il termine delle lezioni. Pertanto prima del 9 giugno nessuno scrutinio e nemmeno prescrutinio, vecchia prassi illegittima in cui si decide tutto prima per deliberare in seguito.

- Anticipare lo scrutinio significa:

  • mettere a rischio la validità dell'anno scolastico, in quanto non si rispettano i 200 giorni di lezione previsti,
  • assumere comportamenti illegittimi in quanto si violano le norme del D.Lgs 297/94 che all'art. 192, comma 7 prevede: "Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni",
  • rischiare ricorsi al TAR da parte di genitori di alunni non ammessi.

- Anticipare lo scrutinio, quando tutte le sigle sindacali ne hanno proclamato lo sciopero, significa:

  • impedire il diritto di sciopero, comportamento antisindacale previsto dall'art. 28 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Le date degli scrutini sono già state stabilite nel Piano annuale delle attività, predisposto dal Dirigente scolastico prima dell'inizio delle  lezioni e deliberato dal Collegio dei docenti, come recita l'art. 28, comma 4 del CCNL 2006/2009, di seguito riportato:

"Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7
"

Quindi il dirigente scolastico non può autonomamente decidere di spostare tali date perché modificherebbe una decisione del Collegio dei docenti. Per farlo deve convocare il Collegio e proporlo.

Per qualsiasi violazione delle norme si invitano le RSU e tutti i docenti a contattare la Segreteria dello SNALS e le Segreterie degli altri sindacati aderenti allo sciopero.

Di seguito le istruzioni da seguire per le giornate di sciopero:

QUALI CLASSI SONO ESCLUSE
 Le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le classi quinte delle scuole secondarie superiori. Per queste lo scrutinio deve essere effettuato comunque.
 
QUANDO
I primi due giorni del calendario degli scrutini fissato da ciascuna scuola.
Il calendario, una volta esposto, non può subire variazioni (anticipazioni o posticipazioni di classi). Una eventuale variazione, in presenza di uno sciopero già proclamato, si configurerebbe come azione antisindacale.
 
E SE…
Se in uno stesso giorno fra i primi due del calendario sono presenti scrutini delle classi conclusive del corso di studi e scrutini delle classi non conclusive, si potrà scioperare solo per quest’ultime.
Se nei primi due giorni di scrutinio sono presenti solo classi conclusive del corso di studi non si può effettuare lo sciopero. Ma in questo caso il giorno di sciopero dello scrutinio si intende differito nella giornata in cui sono in calendario “anche” classi non conclusive o “solo” classi non conclusive.
 
COME SCIOPERARE
Ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.
Quindi, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, è possibile impedire l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola.
 
E IL PERSONALE NON COINVOLTO NEGLI SCRUTINI?
Anche il personale ATA, educatori e docenti dell’infanzia possono aderire allo sciopero secondo queste modalità.

ATA: un’ora per ciascuna delle due giornate (la prima di servizio del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano). Non ci sono minimi da assicurare quando trattasi di classi non coinvolte negli esami. Diversamente vanno assicurati i minimi (un solo collaboratore scolastico e un solo assistente amministrativo) individuati secondo criteri stabiliti dalla contrattazione di scuola.

Educatori: un’ora, la prima o ultima ora del secondo turno di “attività educative”, nelle stesse due giornate degli scrutini dei docenti della scuola annessa. Non ci sono minimi da assicurare.

Infanzia: un’ora, la prima o ultima ora di lezione, nelle stesse due giornate degli scrutini programmati nella propria scuola. Non ci sono minimi da assicurare.

LA NOTA DEL MIUR DI PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO








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