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NON ESISTE L'OBBLIGO PER I DOCENTI AD ESSERE PRESENTI A SCUOLA NEL PERIODO DI GIUGNO E SETTEMBRE SE NON PER ATTIVITÀ PROGRAMMATE.
Data: Mercoledì, 17 Giugno 2015, ore 18:38:04
Argomento: NORMATIVA E POLITICA



obblighi di sevizio
Ci risulta, come accade del resto ogni anno, che alcuni dirigenti scolastici della provincia di Brindisi obblighino i docenti non impegnati negli  esami ad essere presenti a scuola per tutto il mese di giugno per  attività che esulano da quelle previste dal contratto. Il CCNL 2007  descrive, agli artt. 28 e 29, quali siano gli obblighi di lavoro del personale docente distinti in attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento. ...



Pare ovvio che dal 10 giugno l'attività di insegnamento prevista dall'art. 28 non è più dovuta visto che il termine delle lezioni fissato dal calendario regionale è stato il 9 giugno.
Le attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 comprendono:

  • fino a 40 ore annue per la partecipazione a riunioni collegiali (Collegio, Dipartimenti, Commissioni previste dal collegio)
  • fino a 40 ore annue per la partecipazione a Consigli di classe, di interclasse e di intersezione.

Pertanto le prestazioni di lavoro che il dirigente può richiedere ai docenti non impegnati negli esami sono le attività funzionali all'insegnamento su descritte nel limite di 40 + 40 ore e puntualmente previste nel piano annuale delle attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti prima dell'inizio delle lezioni. Il comma 4 dell'art. 28 difatti recita:
"Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7".

Quindi durante il periodo di sospensione delle attività di insegnamento come da calendario regionale, in mancanza di specifica deliberazione da  parte del Collegio dei Docenti in ordine ad attività da svolgersi in detti periodi, non può il dirigente proporre autonomamente alcuna attività, nemmeno con ordini di servizio.

Nello specifico, il dirigente non può obbligare i docenti

  • ad essere presenti a scuola secondo il loro normale orario di insegnamento o per un certo numero di ore,
  • a recarsi tutte le mattine per firmare il registro delle presenze,
  • a svolgere attività di riordino di biblioteca, laboratori, aule,
  • a svolgere qualsiasi altra attività, come ad esempio la formazione, se non è stata deliberata dal Collegio dei docenti.

A suffragio di quanto asserito,  riportiamo la nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 173 del 1987. Entrambe escludono l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole.

Per quanto sopra esposto, si invitano i DD.SS. delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi a volersi astenere dall’emanazione di tali disposizioni nonché a revocare quelle eventualmente già emesse.

Va ribadito, comunque,  che al di fuori del diritto irrinunciabile del periodo di ferie, il docente deve rimanere a disposizione della scuola.

Le RSU sono invitate a segnalare a questo Sindacato le eventuali imposizioni.








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