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SULLA G.U. L'ORDINANZA MINISTERIALE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DEI DOCENTI, DIRETTORI S.G.A. E ASSISTENTI A. DA ASSEGNARE ALL'ESTERO
Data: Luned́, 17 Dicembre 2012, ore 20:26:27
Argomento: ESTERO



Estero
Sulla G.U. n. 99 - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - del 18 dicembre 2012 è pubblicata l’Ordinanza MAE (Ministero Affari Esteri) firmata dal Direttore Generale della P.S.P. (Promozione Sistema Paese) con la quale si rendono note le istruzioni per l’aggiornamento della graduatorie permanenti dei Docenti, Direttori S.G.A. e Assistenti A. che intendono ...


essere assegnati alle Scuole, ai Corsi di lingua e cultura, alle Scuole Europee, ai Lettorati presso le Università estere. Tali istruzioni interessano anche coloro che abbiano partecipato per la prima volta alle prove di accertamento linguistico nel 2011.

L’art. 2 elenca i requisiti necessari per essere inclusi nelle graduatorie e per chiedere di aggiornare i propri titoli.

L’art. 3 elenca i requisiti particolari che i docenti di lingue straniere devono possedere per essere inclusi nelle graduatorie dei codici funzione (CF) LET 034 e Scuole e corsi (SCC) 003; s’invita a prestare attenzione ai crediti acquisiti nei seguenti settori scientifici disciplinari: “L FIL LET 10”; “L FIL LET 12”.

L’art. 4 ricorda che ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 i titoli devono essere autocertificati. Dette autocertificazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione del MAE di acquisire d’ufficio le informazioni relative ad esse.

L’art. 5 prescrive che le domande, debitamente compilate e corredate degli allegati alla O.M., devono essere inviate entro 30 giorni (quindi entro il 17 gennaio 2013) a mezzo di Racc. A/R al MAE D.G.S.P. Ufficio V piazzale della Farnesina 1 00135 Roma. Ad ogni effetto fa fede la data dell’ufficio postale accettante.

Ai sensi dell’art. 6, tutti coloro che desiderino essere inseriti nelle nuove graduatorie devono presentare la domanda, a pena di cancellazione definitiva dalle graduatorie nelle quali si era inseriti. Si consiglia, pertanto, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni di questo articolo.

L’art. 7 elenca i motivi di esclusione dalle graduatorie.

L’art. 8 elenca i casi di depennamento dalle stesse.

L’art. 9 detta i criteri di formazione delle graduatorie permanenti.

L’art. 10 stabilisce la durata e la validità delle graduatorie.

Ordinanza e allegati


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